Art. 10
Infrastruttura fisica interna all’edificio e cablaggio in fibra
In vigore dal 29 apr 2024
Infrastruttura fisica interna all’edificio e cablaggio in fibra
1. Tutti gli edifici nuovi e gli edifici sottoposti a opere di ristrutturazione importante, compresi gli elementi oggetto di comproprietà, per i quali sono state presentate domande di autorizzazioni edilizie dopo il 12 febbraio 2026 sono dotati di un’infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra e di un cablaggio in fibra interno all’edificio, comprese le connessioni fino al punto fisico in cui l’utente finale si connette alla rete pubblica.
2. Tutti i condomini nuovi o i condomini sottoposti a opere di ristrutturazione importante, per i quali sono state presentate domande di autorizzazioni edilizie dopo il 12 febbraio 2026 sono dotati di un punto di accesso.
3. Entro il 12 febbraio 2026, tutti gli edifici, compresi gli elementi soggetti a comproprietà, sottoposti a ristrutturazioni importanti, come definite all’, punto 10), della direttiva 2010/31/UE, sono dotati di un’infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra e del cablaggio in fibra interno all’edificio, comprese le connessioni fino al punto fisico in cui l’utente finale si connette alla rete pubblica, se ciò non determina un aumento sproporzionato dei costi delle opere di ristrutturazione e se è tecnicamente fattibile. Tutti i condomini sottoposti a tali ristrutturazioni importanti sono dotati anche di un punto di accesso.
4. Entro il 12 novembre 2025, gli Stati membri, in consultazione con le parti interessate e sulla base delle migliori pratiche del settore, adottano le norme o specifiche tecniche pertinenti necessarie per l’attuazione dei paragrafi 1, 2 e 3. Tali norme o specifiche tecniche consentono l’agevole esecuzione delle normali attività di manutenzione dei singoli cablaggi in fibra utilizzati da ciascun operatore per fornire servizi VHCN e stabiliscono quanto meno:
a)
le specifiche per il punto di accesso dell’edificio e le specifiche dell’interfaccia per la fibra;
b)
le specifiche per i cavi;
c)
le specifiche per le prese;
d)
le specifiche per le tubature o i micro-cavidotti;
e)
le specifiche tecniche necessarie per evitare interferenze con il cablaggio elettrico;
f)
il raggio di curvatura minimo;
g)
le specifiche tecniche per l’installazione del cablaggio.
5. Gli Stati membri garantiscono la conformità alle norme o alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 4. Per dimostrare tale conformità, gli Stati membri istituiscono procedure che potrebbero includere un’ispezione in loco degli edifici o di un campione rappresentativo degli stessi.
6. Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo sono ammissibili, su base volontaria e secondo le procedure stabilite dagli Stati membri, a ottenere l’etichetta «predisposto alla fibra», qualora gli Stati membri abbiano scelto di introdurre tale etichetta.
7. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a determinate categorie di edifici, qualora il rispetto di tali paragrafi risulti sproporzionato in termini di costi per i proprietari singoli o per i comproprietari sulla base di elementi oggettivi. Gli Stati membri individuano tali categorie di edifici sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati.
8. Gli Stati membri individuano, sulla base di motivi debitamente fondati e proporzionati, i tipi di edifici, come specifiche categorie di monumenti, edifici storici, edifici militari ed edifici utilizzati per fini di sicurezza nazionale, quali definiti dal diritto nazionale, che sono esenti dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 o ai quali tali obblighi si applicano con opportuni adeguamenti tecnici. Le informazioni in merito a tali categorie di edifici sono pubblicate attraverso uno sportello unico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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