Art. 11

Accesso all’infrastruttura fisica interna all’edificio

In vigore dal 29 apr 2024
Accesso all’infrastruttura fisica interna all’edificio 1.   Fatto salvo il paragrafo 3, e fatti salvi i diritti di proprietà, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica ha il diritto di installare la propria rete a proprie spese, fino al punto di accesso. 2.   Fatto salvo il paragrafo 3, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica ha il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica interna all’edificio esistente allo scopo di installare elementi di VHCN se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico. 3.   Qualsiasi titolare di un diritto d’uso del punto di accesso e dell’infrastruttura fisica interna all’edificio soddisfa tutte le richieste scritte ragionevoli di accesso relative al punto di accesso e all’infrastruttura fisica interna all’edificio presentate da fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche riguardo al prezzo, se del caso. Gli Stati membri possono specificare requisiti dettagliati relativi agli aspetti amministrativi della richiesta. 4.   In assenza di un’infrastruttura interna all’edificio predisposta per la fibra, ogni fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica ha il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell’abbonato, a condizione di aver ottenuto l’accordo del proprietario e/o dell’abbonato, conformemente al diritto nazionale, utilizzando l’infrastruttura fisica interna all’edificio esistente nella misura in cui è disponibile e accessibile a norma del paragrafo 3, e purché provveda a ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata di terzi. 5.   Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario del punto di accesso o dell’infrastruttura fisica interna all’edificio nei casi in cui il titolare del diritto di usare tale infrastruttura o punto di accesso non ne sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari di edifici. 6.   Entro il 12 novembre 2025, previa consultazione delle parti interessate, degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie e degli altri organismi o agenzie dell’Unione competenti nei settori pertinenti, se del caso, e tenendo conto dei principi consolidati e delle diverse situazioni degli Stati membri, il BEREC pubblica, in stretta collaborazione con la Commissione, orientamenti sulle condizioni di accesso all’infrastruttura fisica interna all’edificio, compresa l’applicazione di condizioni eque e ragionevoli, e sui criteri che gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero seguire nella risoluzione delle controversie.
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