Art. 9
Esenzioni dalle procedure di rilascio di permessi
In vigore dal 29 apr 2024
Esenzioni dalle procedure di rilascio di permessi
1. Le opere di genio civile costituite da uno dei seguenti elementi non sono soggette ad alcuna procedura di rilascio di permessi ai sensi dell’, a meno che tale permesso non sia richiesto in conformità di altri atti giuridici dell’Unione:
a)
lavori di riparazione e manutenzione di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni, impatto e durata;
b)
aggiornamenti tecnici limitati di opere o installazioni esistenti, con un impatto limitato;
c)
opere di genio civile su piccola scala di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni, impatto o durata, necessarie per l’installazione di VHCN.
2. Sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati, gli Stati membri individuano i tipi di opere di genio civile cui si applica il paragrafo 1. Le informazioni su tali tipi di opere di genio civile sono pubblicate attraverso uno sportello unico.
3. In deroga al paragrafo 1 e fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2, le autorità competenti possono richiedere permessi per l’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate nelle situazioni seguenti:
a)
per quanto riguarda infrastrutture fisiche o determinate categorie di infrastrutture fisiche protette per motivi di valore architettonico, storico, religioso o ambientale o in quanto altrimenti protette conformemente al diritto nazionale; o
b)
ove necessario, per motivi di sicurezza pubblica, di difesa, di incolumità pubblica, ambientali o di sanità pubblica, o per proteggere la sicurezza delle infrastrutture critiche.
4. Gli Stati membri possono imporre agli operatori che prevedono di realizzare opere di genio civile di cui al presente articolo di notificare alle autorità competenti, prima dell’inizio dei lavori, la loro intenzione di avviare le opere di genio civile.
Tale notifica si limita a una dichiarazione da parte dell’operatore della sua intenzione di avviare le opere di genio civile e alla presentazione delle informazioni minime necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare se tali opere rientrino nella deroga di cui al paragrafo 3. Tali informazioni minime comprendono almeno la data prevista di inizio delle opere di genio civile, la loro durata, i recapiti della persona responsabile dell’esecuzione dei lavori e l’area interessata dai lavori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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