Art. 15
Sanzioni
In vigore dal 29 apr 2024
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e di eventuali decisioni vincolanti adottate a norma del presente regolamento dagli organismi competenti di cui all’ e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive.
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