Art. 10

Omologazione in relazione alle emissioni, conformità della produzione, conformità in servizio e vigilanza del mercato

In vigore dal 24 apr 2024
Omologazione in relazione alle emissioni, conformità della produzione, conformità in servizio e vigilanza del mercato 1.   Le autorità di omologazione mettono in atto misure per il rilascio di omologazioni in relazione alle emissioni per tipi di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti e per l'esecuzione di prove, controlli e verifiche al fine di verificare se i costruttori soddisfano le prescrizioni di conformità della produzione e di conformità in servizio ai sensi dell'allegato V. 2.   Le autorità di vigilanza del mercato effettuano controlli di vigilanza del mercato in conformità dell' del regolamento (UE) 2018/858 e delle tabelle 2, 4, 6, 8, 10 e 12 dell'allegato V del presente regolamento. 3.   A decorrere dall'adozione di tutti gli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 8, se il costruttore la richiede, le autorità di omologazione non si rifiutano di rilasciare l'omologazione UE o nazionale in relazione alle emissioni per un nuovo tipo di veicolo delle categorie M1 o N1, né vietano l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di tale veicolo nuovo conforme al presente regolamento. A decorrere dall'adozione di tutti gli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 9, se il costruttore la richiede, le autorità di omologazione non si rifiutano di rilasciare l'omologazione UE o nazionale in relazione alle emissioni per un nuovo tipo di veicolo delle categorie M2, M3, N2 o N3 o di motore destinato a tali veicoli, né vietano l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di tale veicolo nuovo o motore conforme al presente regolamento. 4.   A decorrere dal 29 novembre 2026, in caso di nuovi tipi di veicoli delle categorie M1 o N1 non conformi al presente regolamento, le autorità di omologazione si rifiutano di rilasciare l'omologazione UE o nazionale in relazione alle emissioni a tali nuovi tipi di veicoli per motivi connessi alle emissioni di CO2 e inquinanti, al consumo di carburante e di energia elettrica o alla durabilità della batteria. 5.   A decorrere dal 29 novembre 2027, in caso di veicoli nuovi delle categorie M1 o N1 non conformi al presente regolamento, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità come non più validi ai fini dell'immatricolazione e vietano l'immatricolazione, la vendita o la messa in servizio di tali veicoli nuovi per motivi connessi alle emissioni di CO2 e inquinanti, al consumo di carburante e di energia elettrica o alla durabilità della batteria. 6.   A decorrere dal 29 maggio 2028, in caso di nuovi tipi di veicoli della categoria M2, M3, N2 o N3 e di nuovi tipi di rimorchi della categoria O3 o O4 non conformi al presente regolamento, le autorità di omologazione si rifiutano di rilasciare l'omologazione UE o nazionale in relazione alle emissioni a tali nuovi tipi di veicoli e rimorchi per motivi connessi alle emissioni di CO2 e inquinanti, al consumo di carburante e di energia elettrica o alla durabilità della batteria. 7.   A decorrere dal 29 maggio 2029, in caso di veicoli nuovi della categoria M2, M3, N2 o N3 e di rimorchi nuovi della categoria O3 o O4 non conformi al presente regolamento, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità come non più validi ai fini dell'immatricolazione e vietano l'immatricolazione, la vendita o la messa in servizio di tali veicoli e rimorchi nuovi per motivi connessi alle emissioni di CO2 e inquinanti, al consumo di carburante e di energia elettrica, all'efficienza energetica o alla durabilità della batteria. 8.   In deroga al paragrafo 7 del presente articolo e fino al 31 dicembre 2029, per i veicoli della categoria M2 o M3, per i quali vi è un obiettivo di azzeramento delle emissioni pari al 100 % a partire dal periodo di riferimento dell'anno 2030 a norma del regolamento (UE) 2019/1242, le autorità nazionali autorizzano l'immatricolazione, la vendita o la messa in servizio di veicoli nuovi che non sono conformi al presente regolamento ma dispongono di una valida omologazione in relazione alle emissioni a norma del regolamento (CE) n. 595/2009. 9.   A decorrere dal 1o luglio 2030, in caso di veicoli nuovi della categoria M1 o N1 non conformi al presente regolamento prodotti da costruttori di piccole serie, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità come non più validi ai fini dell'immatricolazione e vietano l'immatricolazione, la vendita o la messa in servizio di tali veicoli nuovi per motivi connessi alle emissioni di CO2 e inquinanti, al consumo di carburante e di energia elettrica, all'efficienza energetica o alla durabilità della batteria. 10.   A decorrere dal 1o luglio 2031, in caso di veicoli nuovi della categoria M2, M3, N2 o N3 non conformi al presente regolamento prodotti da costruttori di piccole serie, le autorità nazionali considerano i certificati di conformità come non più validi ai fini dell'immatricolazione e vietano l'immatricolazione, la vendita o la messa in servizio di tali veicoli nuovi per motivi connessi alle emissioni di CO2 e inquinanti, al consumo di carburante e di energia elettrica, all'efficienza energetica o alla durabilità della batteria.
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