Art. 11

Obblighi specifici degli Stati membri riguardanti l'omologazione in relazione alle emissioni di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti

In vigore dal 24 apr 2024
Obblighi specifici degli Stati membri riguardanti l'omologazione in relazione alle emissioni di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti 1.   A decorrere dal 29 novembre 2026, gli Stati membri vietano la vendita o l'installazione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica indipendente destinati a essere installati su un veicolo della categoria M1 o N1 omologato ai sensi del presente regolamento, se il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente in questione non è omologato in conformità del presente regolamento. 2.   A decorrere dal 29 maggio 2028, gli Stati membri vietano la vendita o l'installazione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica indipendente destinati a essere installati su un veicolo di categoria M2, M3, N2, N3, o su un rimorchio della categoria O3 od O4 omologato ai sensi del presente regolamento, se il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente in questione non è omologato in conformità del presente regolamento. 3.   Le autorità di omologazione possono continuare a concedere estensioni delle omologazioni UE in relazione alle emissioni dei sistemi antinquinamento di ricambio alle condizioni applicate al momento dell'omologazione originale in relazione alle emissioni. Le autorità nazionali vietano la vendita o l'installazione sui veicoli di tali sistemi antinquinamento di ricambio se non sono omologati. 4.   A decorrere dal 1o luglio 2028, le autorità nazionali rilasciano l'omologazione UE per un componente o un'entità tecnica indipendente solo ai nuovi tipi di pneumatici di classe C1 conformi al presente regolamento. A decorrere dal 1o luglio 2030, le autorità nazionali vietano l'immissione sul mercato di pneumatici di classe C1 non conformi al presente regolamento e vietano l'immatricolazione di veicoli nuovi dotati di pneumatici di classe C1, se gli pneumatici non sono conformi al presente regolamento. Gli pneumatici di classe C1 non conformi al presente regolamento possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 30 giugno 2032. 5.   A decorrere dal 1o aprile 2030, le autorità nazionali rilasciano l'omologazione UE per un componente o un'entità tecnica indipendente solo ai nuovi tipi di pneumatici di classe C2 conformi al presente regolamento. A decorrere dal 1o aprile 2032, le autorità nazionali vietano l'immissione sul mercato di pneumatici di classe C2 non conformi al presente regolamento e vietano l'immatricolazione di veicoli nuovi dotati di pneumatici di classe C2, se gli pneumatici non sono conformi al presente regolamento. Gli pneumatici di classe C2 non conformi al presente regolamento possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 31 marzo 2034. 6.   A decorrere dal 1o aprile 2032, le autorità nazionali rilasciano l'omologazione UE per un componente o un'entità tecnica indipendente solo ai nuovi tipi di pneumatici di classe C3 conformi al presente regolamento. A decorrere dal 1o aprile 2034, le autorità nazionali vietano l'immissione sul mercato di pneumatici di classe C3 non conformi al presente regolamento e vietano l'immatricolazione di veicoli nuovi dotati di pneumatici di classe C3 se gli pneumatici non sono conformi al presente regolamento. Gli pneumatici di classe C3 non conformi al presente regolamento possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 31 marzo 2036.
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