Art. 12

Funzionamento dei sistemi che utilizzano un reagente di consumo e dei sistemi antinquinamento

In vigore dal 24 apr 2024
Funzionamento dei sistemi che utilizzano un reagente di consumo e dei sistemi antinquinamento 1.   Gli operatori economici e gli operatori indipendenti non manomettono né i veicoli né i relativi sistemi. 2.   In sede di controlli di conformità in servizio o di vigilanza del mercato, le autorità nazionali verificano se i costruttori dei veicoli hanno installato correttamente i sistemi di avvertimento del conducente per eccessive emissioni dallo scarico e per il livello basso del reagente e se i veicoli possono essere manomessi.
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