Art. 9

Regole speciali per i veicoli con motore omologato

In vigore dal 24 apr 2024
Regole speciali per i veicoli con motore omologato 1.   In caso di omologazione di un tipo di veicolo delle categorie M2, M3, N2 o N3 con motore omologato, il costruttore del veicolo è responsabile dell'omologazione in relazione alle emissioni. Tale obbligo riguarda anche l'installazione del motore sul veicolo. Se l'installazione del motore è conforme alle specifiche di installazione del motore fornite dal costruttore del motore e previo accordo tra il costruttore del veicolo e il costruttore del motore, quest'ultimo può essere incaricato di dimostrare la conformità alle prescrizioni di conformità in servizio. 2.   Nel caso di un veicolo con motore omologato, il costruttore del motore esegue le prove di omologazione e di conformità della produzione relative al veicolo specificate nella tabella 3 dell'allegato V, dalle quali è esonerato il costruttore del veicolo. Il costruttore del motore esegue anche le prove relative alla conformità in servizio, qualora il costruttore del motore sia incaricato di dimostrare la conformità alle prescrizioni di conformità in servizio del veicolo, fatta eccezione per la determinazione delle emissioni di CO2 di cui continua a essere responsabile il costruttore del veicolo. 3.   Le prescrizioni amministrative per le prove di omologazione e di conformità in servizio dei veicoli sui quali è installato un motore omologato riguardano in particolare le caratteristiche dell'omologazione del motore da prendere in considerazione, le informazioni che il costruttore del motore deve fornire al costruttore del veicolo e l'attribuzione della responsabilità per la conformità in servizio.
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