Art. 8

Regole speciali per i costruttori di piccole serie

In vigore dal 24 apr 2024
Regole speciali per i costruttori di piccole serie 1.   Per quanto concerne le emissioni inquinanti, i costruttori di piccole serie possono sostituire le prove di cui alle tabelle 1, 3, 5, 7, 9 e 11 dell'allegato V con dichiarazioni di conformità. La conformità dei veicoli prodotti e immessi sul mercato da costruttori di piccole serie può essere oggetto di prove di conformità in servizio e di vigilanza del mercato conformemente alle tabelle 2, 4, 6, 8, 10 e 12 dell'allegato V. Non sono necessarie le prove di conformità della produzione di cui all'allegato V. L', paragrafo 6, lettere b), c) ed e), non si applica ai costruttori di piccole serie di veicoli della categoria M1 o N1. 2.   I costruttori di piccolissime serie dimostrano la conformità ai limiti di emissione di cui all'allegato I su strada o nel contesto di prove di laboratorio basate su cicli di guida in condizioni reali ai fini della conformità in servizio e della vigilanza del mercato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1257:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo