Art. 4

Obblighi dei costruttori in merito alla produzione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti

In vigore dal 24 apr 2024
Obblighi dei costruttori in merito alla produzione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti 1.   I costruttori garantiscono che i veicoli nuovi da loro prodotti e che sono venduti, immatricolati o messi in servizio nell'Unione siano omologati in conformità del presente regolamento. A decorrere dalle date di applicazione specifiche di cui al presente regolamento, i costruttori garantiscono che i nuovi sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti, fra cui motori, batterie di trazione, sistemi di frenatura, pneumatici e sistemi antinquinamento di ricambio, che necessitano di omologazione, da essi prodotti e che sono venduti o messi in servizio nell'Unione, siano omologati in conformità del presente regolamento. 2.   I costruttori progettano, producono e assemblano i veicoli in modo tale da renderli conformi al presente regolamento, nel rispetto dei limiti di emissione di cui all'allegato I alle condizioni di cui all'allegato III e nel rispetto dei valori dichiarati nel certificato di conformità e nella documentazione di omologazione per la durata di vita dei veicoli, a seconda dei casi, come indicato nella tabella 1 dell'allegato IV. Tali veicoli sono designati come veicoli «Euro 7». 3.   Se del caso, quando i costruttori, le autorità nazionali, la Commissione o terzi riconosciuti verificano la conformità ai limiti di emissione dallo scarico, se la prova viene eseguita in condizioni di marcia estese, le emissioni vengono divise per il divisore per condizioni di marcia estese di cui al regolamento ONU n. 168 (25). 4.   I costruttori progettano e producono i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti, fra cui motori, motori elettrici, batterie di trazione, sistemi di frenatura, pneumatici e sistemi antinquinamento di ricambio, in modo da rispettare il presente regolamento, compresi i limiti di emissione di cui all'allegato I alle condizioni di prova di cui all'allegato III. 5.   I costruttori non progettano, producono e assemblano veicoli con impianti di manipolazione o strategie di manipolazione. 6.   I costruttori progettano, producono e assemblano veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 ed N3 con: a) sistemi OBD che possono rilevare i malfunzionamenti che determinano il superamento dei limiti prescritti per le emissioni dallo scarico o i malfunzionamenti di componenti connessi alle prestazioni in materia di emissioni, al fine di facilitare le riparazioni; b) sistemi OBM in grado di monitorare le emissioni dallo scarico; c) dispositivi OBFCM per il monitoraggio in condizioni reali del consumo di carburante e di energia elettrica e di altri parametri rilevanti necessari ai fini della determinazione dell'efficienza reale in relazione al carburante e all'energia; d) dispositivi di monitoraggio dello stato di salute della batteria di trazione; e) sistemi di avvertimento del conducente per eccessive emissioni dallo scarico; f) sistemi di avvertimento del conducente per il livello di reagente basso; g) dispositivi che comunichino all'esterno del veicolo i dati generati dal veicolo utilizzati per la conformità al presente regolamento e i dati OBFCM, anche ai fini dei controlli tecnici periodici a norma della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e dei controlli tecnici su strada a norma della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (27), nonché ai fini della comunicazione con le infrastrutture di ricarica e i sistemi di alimentazione stazionari in grado di consentire funzionalità di ricarica intelligente e bidirezionale. 7.   I costruttori progettano, producono e assemblano i veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 ed N3 in modo da ridurre al minimo le vulnerabilità che potrebbero verificarsi in tutte le fasi del ciclo di vita dei veicoli, e che potrebbero permettere manomissioni di quanto segue: a) sistema di iniezione di carburante e reagente; b) motore e relative centraline; c) batterie di trazione e relativi sistemi di gestione; d) contachilometri; e) sistemi antinquinamento; f) motore elettrico e relative centraline; g) dispositivo OBFCM; h) sistemi OBD; i) sistemi OBM; j) EVP. 8.   I costruttori prevengono le possibilità di sfruttamento delle vulnerabilità di cui al paragrafo 7 nella massima misura possibile, sulla base delle migliori conoscenze disponibili al momento dell'omologazione. Quando viene individuata una tale vulnerabilità, i costruttori adottano tutte le misure possibili, tenuto conto dello stato della tecnologia, per eliminarla, mediante un aggiornamento del software o qualsiasi altro mezzo adeguato. 9.   I costruttori non negano l'accesso, per motivi di contrasto della manomissione, alle informazioni, agli strumenti o ai processi necessari per sviluppare, installare e attivare parti di ricambio post-vendita compatibili che soddisfano le prescrizioni tecniche del costruttore, a meno che non siano in grado di dimostrare che il mancato accesso alle informazioni, agli strumenti e ai processi in questione è un mezzo proporzionato per affrontare i problemi in materia di manomissione in questione. 10.   I dati ambientali relativi al tipo di veicolo e alle prestazioni ambientali dei singoli veicoli sono messi a disposizione degli utenti e, se del caso, visualizzati all'interno del veicolo. Tali dati riguardano i dati dell'EVP, dei sistemi OBM e dei dispositivi OBFCM, compresi i valori relativi alla durata di vita, e lo stato di salute della batteria di trazione. 11.   I costruttori garantiscono la sicurezza della trasmissione dei dati relativi alle emissioni e alla durabilità della batteria adottando misure di cibersicurezza in conformità del regolamento ONU n. 155 (28).
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