Art. 3

Definizioni

In vigore dal 24 apr 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le pertinenti definizioni di cui al regolamento (UE) 2018/858. Inoltre, ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «omologazione in relazione alle emissioni»: omologazione UE conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche di cui al presente regolamento per quanto concerne le emissioni di CO2 e inquinanti, il consumo di carburante e di energia elettrica e la durabilità delle batterie; 2) «autorità di rilascio dell'omologazione»: l'autorità di omologazione che rilascia l'omologazione in relazione alle emissioni; 3) «conformità della produzione»: le attività svolte su nuovi veicoli, entità tecniche indipendenti o componenti selezionati presso gli stabilimenti del costruttore al fine di garantire che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento; 4) «conformità in servizio»: le attività svolte sui veicoli in circolazione, sui sistemi, sulle entità tecniche indipendenti o sui componenti allo scopo di verificare la conformità con le prescrizioni in materia di durabilità di cui al presente regolamento; 5) «motore»: il motore a combustione interna di un veicolo; 6) «emissioni»: le emissioni dallo scarico e diverse da quelle dallo scarico di un veicolo a motore; 7) «emissioni dallo scarico»: l'emissione dal tubo di scappamento del veicolo a motore o dal motore di tutti i seguenti elementi: CO2, composti gassosi, solidi e liquidi ed emissioni dal basamento; 8) «gas inquinanti»: le emissioni di specie chimiche gassose, fatta eccezione per il CO2; 9) «CO2»: il biossido di carbonio emesso dal tubo di scappamento; 10) «ossidi di azoto» o «NOx»: la somma di ossido nitrico (NO) e di biossido di azoto (NO2) emessi dal tubo di scappamento; 11) «protossido di azoto» o «N2O»: il protossido di azoto emesso dal tubo di scappamento; 12) «particolato» o «PM»: qualsiasi materiale emesso dal tubo di scappamento o dai freni e raccolto da un dispositivo filtrante; 13) «particolato inferiore a 10 μm» o «PM10»: il particolato avente un diametro inferiore a 10 μm; 14) «numero di particelle» o «PN»: il numero totale di particelle solide emesse dal tubo di scappamento o dai freni; 15) «PN10»: il numero totale di particelle solide emesse dal tubo di scappamento o dai freni aventi un diametro non inferiore a 10 nm; 16) «monossido di carbonio» o «CO»: il monossido di carbonio emesso dal tubo di scappamento; 17) «metano» o «CH4»: il metano emesso dal tubo di scappamento; 18) «idrocarburi totali» o «THC (total hydrocarbons)»: gli idrocarburi totali emessi dal tubo di scappamento; 19) «idrocarburi non metanici» o «NMHC (non-methane hydrocarbons)»: il totale degli idrocarburi, fatta eccezione per il metano, emessi dal tubo di scappamento; 20) «gas organici non metanici» o «NMOG (non-methane organic gases)»: la somma degli idrocarburi non ossigenati e ossigenati, fatta eccezione per il metano, emessi dal tubo di scappamento; 21) «ammoniaca» o «NH3»: l'ammoniaca emessa dal tubo di scappamento; 22) «formaldeide» o «HCHO»: la formaldeide emessa dal tubo di scappamento; 23) «WHTC»: il ciclo di guida transitorio armonizzato a livello mondiale ai sensi dell'allegato 4, punto 7.2.1, del regolamento ONU n. 49 (24); 24) «WHSC»: il ciclo di guida stazionario armonizzato a livello mondiale ai sensi dell'allegato 4, punto 7.2.2, del regolamento ONU n. 49; 25) «consumo di energia elettrica»: il tasso al quale un veicolo utilizza l'energia elettrica proveniente dalla batteria di trazione o da batterie in determinate condizioni d'uso; 26) «consumo di carburante»: il tasso al quale un veicolo utilizza carburante in determinate condizioni d'uso; 27) «strumento di calcolo del consumo di energia del veicolo» o «VECTO (vehicle energy consumption calculation tool)»: strumento di simulazione utilizzato per stabilire le emissioni di CO2, il consumo di carburante, il consumo di energia elettrica e l'autonomia elettrica dei veicoli pesanti; 28) «emissioni evaporative»: vapori di idrocarburi emessi dall'impianto di alimentazione di un veicolo, escluse le emissioni dallo scarico; 29) «emissioni dal basamento»: i gas inquinanti provenienti dagli spazi che si trovano nel motore o al suo esterno, collegati alla coppa dell'olio da passaggi interni o esterni; 30) «emissioni di particolato dai freni»: il particolato emesso dall'impianto di frenatura di un veicolo; 31) «abrasione dello pneumatico»: la massa di materiale persa dallo pneumatico in ragione del processo di abrasione e dispersa nell'ambiente; 32) «emissioni diverse da quelle dallo scarico»: le emissioni evaporative e quelle prodotte dall'abrasione degli pneumatici e dai freni; 33) «emissioni inquinanti»: le emissioni dallo scarico e diverse da quelle dallo scarico differenti dalle emissioni di CO2; 34) «dispositivo antinquinamento»: dispositivo di un veicolo che controlla o limita le emissioni inquinanti; 35) «sistemi antinquinamento»: dispositivi antinquinamento installati nel veicolo, comprese tutte le centraline e il software che ne disciplina l'uso; 36) «sistemi antinquinamento originali»: sistema antinquinamento, o insieme di tali sistemi, oggetto dell'omologazione concessa per il veicolo in questione; 37) «sistemi antinquinamento di ricambio»: sistema antinquinamento, o insieme di tali sistemi, destinato a sostituire un sistema antinquinamento originale, omologabile come entità tecnica indipendente; 38) «sistema diagnostico di bordo» o «sistema OBD (on-board diagnostic)»: sistema a bordo di un veicolo in grado di generare informazioni diagnostiche di bordo (OBD) nel veicolo, come definito all', punto 49, del regolamento (UE) 2018/858, e di comunicare tali informazioni all'esterno del veicolo; 39) «sistema di monitoraggio di bordo» o «sistema OBM (on-board monitoring)»: sistema a bordo di un veicolo in grado di monitorare le emissioni dallo scarico, rilevare il superamento dei limiti prescritti per le emissioni dallo scarico e comunicare tali informazioni, unitamente alle informazioni sullo stato di salute, all'esterno del veicolo; 40) «dispositivo di monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica» o «dispositivo OBFCM (on-board fuel and electric energy consumption monitoring)»: qualsiasi software o hardware a bordo di un veicolo che rilevi e utilizzi i parametri del veicolo, del motore, del carburante o dell'energia elettrica e del carico utile/della massa per determinare e memorizzare nel veicolo i dati relativi al consumo di carburante e di energia elettrica e altri parametri rilevanti ai fini della determinazione del consumo di carburante o di energia elettrica e dell'efficienza energetica del veicolo; 41) «impianto di manipolazione»: qualsiasi elemento di progetto che comporti la mancata conformità del veicolo alle prescrizioni di cui al presente regolamento durante la guida ma non in fase di prova regolamentare, anche se il veicolo risulta conforme in sede di prova, o che manipoli i dati relativi ai sensori, al consumo di carburante o di energia elettrica, all'autonomia elettrica o alla durabilità della batteria; 42) «strategia di manipolazione»: strategia che comporti la mancata conformità del veicolo alle prescrizioni di cui al presente regolamento durante la guida ma non in fase di prova regolamentare, anche se il veicolo risulta conforme in sede di prova, o che manipoli i dati relativi ai sensori, al consumo di carburante o di energia elettrica, all'autonomia elettrica o alla durabilità della batteria; 43) «emissioni di guida reali» o «RDE (real driving emissions)»: le emissioni di un veicolo nelle condizioni specificate all'allegato III, tabelle 1 e 2; 44) «contachilometri»: strumento che indica la distanza totale percorsa dal veicolo dal momento della sua produzione; 45) «manomissione»: l'inattivazione o la modifica del motore o del motore elettrico, dei dispositivi e del sistema antinquinamento del veicolo, del sistema di propulsione, della batteria di trazione, del contachilometri, del dispositivo OBFCM, del sistema OBD o del sistema OBM, compreso qualsiasi software o altro elemento logico di controllo di tali sistemi e dei relativi dati, che comporti la mancata conformità del veicolo al presente regolamento; 46) «stabilimento di produzione proprio»: stabilimento di costruzione o montaggio utilizzato dal costruttore al fine di costruire o di montare per proprio conto veicoli nuovi tra cui, se del caso, veicoli destinati all'esportazione; 47) «centro di progettazione proprio»: stabilimento, che dipende dal costruttore ed è da esso utilizzato, in cui è progettato e sviluppato l'intero veicolo; 48) «costruttore di piccole serie»: costruttore di meno di 10 000 veicoli a motore nuovi della categoria M1 o di 22 000 veicoli a motore nuovi della categoria N1 o di 450 veicoli a motore nuovi delle categorie M2 ed M3 combinate, o di 6 000 veicoli a motore nuovi delle categorie N2 ed N3 combinate, che sono immatricolati nell'Unione per ciascun anno civile e che: a) non appartiene a un gruppo di costruttori collegati; o b) fa parte di un gruppo di costruttori collegati che è responsabile in totale di meno di 10 000 veicoli a motore nuovi della categoria M1 o di meno di 22 000 veicoli a motore nuovi della categoria N1 o di 450 veicoli a motore nuovi delle categorie M2 ed M3 combinate, o di 6 000 veicoli a motore nuovi delle categorie N2 ed N3 combinate, che sono immatricolati nell'Unione per ciascun anno civile; o c) appartiene a un gruppo di costruttori collegati ma gestisce gli stabilimenti di produzione propri e il centro di progettazione proprio; 49) «costruttore di piccolissime serie»: costruttore di piccole serie che produce meno di 1 000 veicoli a motore nuovi della categoria M1 o meno di 1 000 veicoli a motore nuovi della categoria N1 che sono immatricolati nell'Unione nell'anno civile precedente; 50) «veicolo a motore a combustione interna puro» o «veicolo ICE (internal combustion engine)»: veicolo i cui convertitori dell'energia di propulsione sono tutti motori a combustione interna, compresi quelli alimentati a idrogeno; 51) «veicolo elettrico puro» o «PEV (pure electric vehicle)»: veicolo dotato di un gruppo propulsore comprendente esclusivamente macchine elettriche in funzione di convertitori dell'energia di propulsione e sistemi ricaricabili di accumulo dell'energia elettrica quali sistemi di accumulo dell'energia di propulsione; 52) «cella a combustibile»: convertitore di energia che trasforma l'energia chimica (in entrata) in energia elettrica (in uscita) o viceversa; 53) «veicolo a celle a combustibile» o «FCV (fuel cell vehicle)»: veicolo dotato di un gruppo propulsore formato esclusivamente da una o più celle a combustibile e da una o più macchine elettriche in funzione di convertitore o convertitori dell'energia di propulsione; 54) «veicolo ibrido a celle a combustibile» o «FCHV (fuel cell hybrid vehicle)»: veicolo a celle a combustibile dotato di un gruppo propulsore comprendente almeno un sistema di immagazzinamento del carburante e almeno un sistema ricaricabile di accumulo dell'energia elettrica quali sistemi di accumulo dell'energia di propulsione; 55) «veicolo ibrido» o «HV (hybrid vehicle)»: veicolo dotato di un gruppo propulsore che include convertitori dell'energia di propulsione di almeno due categorie diverse e sistemi di accumulo dell'energia di propulsione di almeno due categorie diverse; 56) «veicolo ibrido elettrico» o «HEV (hybrid electric vehicle)»: veicolo ibrido in cui uno dei convertitori dell'energia di propulsione è costituito da una macchina elettrica; 57) «veicolo ibrido elettrico a ricarica esterna» o «OVC-HEV (off-vehicle charging hybrid electric vehicle)»: veicolo ibrido elettrico che può essere ricaricato da una fonte esterna; 58) «veicolo ibrido elettrico non a ricarica esterna» o «NOVC-HEV (not off-vehicle charging hybrid electric vehicle)»: veicolo dotato almeno di due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di accumulo dell'energia utilizzati per la propulsione che non può essere ricaricato da una fonte esterna; 59) «tecnologie di geofencing»: tecnologie che non consentono a un veicolo ibrido di funzionare con il motore a combustione interna (per l'attivazione della modalità a emissioni zero) quando il veicolo percorre una specifica area geografica; 60) «modalità a emissioni zero»: modalità selezionabile con la quale un veicolo ibrido funziona senza utilizzare il motore a combustione interna; 61) «massa in ordine di marcia»: la massa del veicolo, con il/i serbatoio/i del carburante riempito/i per almeno il 90 % della sua/loro capacità, comprese le masse del conducente, del carburante e dei liquidi, con il veicolo dotato della strumentazione standard conformemente alle specifiche del costruttore, e le masse della carrozzeria, della cabina, del dispositivo di accoppiamento, della/e ruota/e di scorta e degli attrezzi, qualora il veicolo ne disponga; 62) «batteria di trazione»: sistema di batteria che immagazzina energia con lo scopo primario di fornire propulsione al veicolo; 63) «autonomia elettrica»: la distanza percorsa in modalità charge-depleting fino all'esaurimento della carica della batteria di trazione; 64) «autonomia a zero emissioni»: la distanza massima che un veicolo può percorrere producendo zero emissioni dallo scarico, che per i veicoli elettrici puri corrisponde all'autonomia elettrica; 65) «durabilità»: la capacità di un sistema o di un dispositivo, di un componente o di una qualsiasi parte del veicolo di mantenere le prestazioni prescritte in un determinato periodo di tempo; 66) «durabilità della batteria»: la durabilità di bordo di una batteria di trazione misurata sulla base del suo stato di salute; 67) «stato di salute»: lo stato misurato o stimato di una specifica metrica di prestazione di un veicolo o di una batteria di trazione in un momento specifico della sua durata di vita, espresso come percentuale della prestazione determinata al momento della certificazione o quando era nuova; 68) «passaporto ambientale del veicolo» o «EVP» (environmental vehicle passport): una registrazione in formato digitale che contiene informazioni sulle prestazioni ambientali di un veicolo al momento dell'immatricolazione, tra cui il livello dei limiti di emissioni inquinanti, le emissioni di CO2, il consumo di carburante, il consumo di energia elettrica, l'autonomia elettrica e la potenza del motore o del motore elettrico, la durabilità della batteria e altri valori correlati; 69) «sistema di avvertimento del conducente per eccessive emissioni dallo scarico»: sistema progettato, realizzato e installato in un veicolo per fornire all'utente informazioni sulle emissioni dallo scarico in eccesso e garantire le riparazioni del caso prima di ulteriori utilizzi; 70) «sistema di avvertimento del conducente per il livello basso del reagente»: sistema progettato, realizzato e installato in un veicolo per avvisare l'utente del livello basso del reagente di consumo e garantire l'uso del reagente; 71) «dichiarazione di conformità» o «dichiarazione»: dichiarazione del costruttore che attesta la conformità di uno specifico tipo o gruppo di veicoli, componente o entità tecnica indipendente, alle prescrizioni del presente regolamento; 72) «efficienza energetica di un rimorchio»: le prestazioni di un rimorchio in relazione al suo influsso sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante e di energia elettrica, sull'autonomia a zero emissioni, sull'autonomia elettrica e sulla potenza del motore o del motore elettrico di un veicolo trattore; 73) «pneumatico invernale»: pneumatico il cui battistrada dispone di una scolpitura, una mescola o una costruzione progettata principalmente per ottenere sul suolo fangoso e innevato prestazioni migliori di quelle di uno pneumatico normale riguardo alla sua capacità di mettere in movimento il veicolo e di controllare tale movimento; 74) «pneumatico destinato a essere usato in condizioni di neve estreme»: pneumatico invernale o pneumatico per uso speciale il cui battistrada dispone di una scolpitura, una mescola o una struttura progettata specificamente per l'utilizzo in condizioni di neve estreme; 75) «pneumatico con aderenza sul ghiaccio»: pneumatico invernale di classe C1 destinato a essere usato in condizioni di neve estreme, progettato anche per essere utilizzato su superfici stradali coperte da ghiaccio e che soddisfa le prescrizioni di cui al regolamento ONU n. 117; 76) «pneumatico per uso speciale»: pneumatico destinato a un uso misto, su strada e fuori strada, o ad altri impieghi speciali e progettato principalmente per mettere o mantenere in movimento il veicolo in condizioni di fuoristrada; 77) «opzione»: una serie di prescrizioni aggiuntive stabilite nel presente regolamento alle quali i costruttori possono scegliere di conformarsi al fine di poter utilizzare la designazione corrispondente per i veicoli che producono.
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