Art. 60
Contestazione di una domanda di registrazione a livello nazionale
In vigore dal 11 apr 2024
Contestazione di una domanda di registrazione a livello nazionale
1. Gli Stati membri tengono informata la Commissione in merito agli eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi nazionali che possono pregiudicare la registrazione di una specialità tradizionale garantita.
2. La Commissione è esentata dall’obbligo di rispettare i termini per effettuare l’esame di cui all’, paragrafo 2, e di informare lo Stato membro dei motivi del ritardo qualora riceva la comunicazione di uno Stato membro relativa a una domanda di registrazione a norma dell’ che:
a)
informa la Commissione che la decisione di cui all’, paragrafo 3, è stata invalidata a livello nazionale da una decisione amministrativa o giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; oppure
b)
chiede alla Commissione di sospendere l’esame in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario o amministrativo nazionale per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritiene che tale procedimento si fondi su validi motivi.
3. L’esenzione ha effetto finché la Commissione non è informata dallo Stato membro che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione.
4. Se la decisione favorevole di uno Stato membro di cui all’, paragrafo 3, è stata invalidata in tutto o in parte da una decisione definitiva adottata da un organo giurisdizionale nazionale, lo Stato membro prende in considerazione misure opportune come il ritiro o la modifica della domanda di registrazione nella fase a livello di Unione, se necessario.
Storico versioni
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