Art. 61
Procedura di opposizione dell’Unione
In vigore dal 11 apr 2024
Procedura di opposizione dell’Unione
1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’, paragrafo 4, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione un’opposizione.
2. Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda di registrazionenella fase a livello di Unione può presentare un’opposizione allo Stato membro in cui è stabilita o è residente entro un termine che consenta a tale Stato membro di esaminare l’opposizione e di decidere se presentarla alla Commissione a norma del paragrafo 1. Gli Stati membri possono specificare tale termine nella loro legislazione nazionale.
3. Nell’opposizione si dichiara di opporsi alla registrazione di una specialità tradizionale garantita. Un’opposizione che non contenga tale dichiarazione è nulla.
4. La Commissione esamina l’ammissibilità dell’opposizione. Se ritiene che l’opposizione sia ammissibile, entro cinque mesi dalla data di pubblicazione di cui all’, paragrafo 4, del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Commissione invita l’opponente e ilrichiedentead avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. La Commissione trasmette al richiedente l’opposizione e tutti i documenti forniti dall’opponente. In qualsiasi momento durante tale periodo, la Commissione può, su richiestadel richiedente, prorogare una volta il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.
5. L’opponentee il richiedenteavviano consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili per valutare se la domanda di registrazione è conforme alle condizioni del presente capo.
6. Entro un mese dalla fine delle consultazioni di cui al paragrafo 4, il richiedentenotifica alla Commissione il risultato delle consultazioni, includendo tutte le informazioni scambiate, precisando se sia stato raggiunto un accordo con uno o tutti gli opponenti e indicando eventuali modifiche apportate di conseguenza alla domanda. L’opponente può anche notificare la propria posizione alla Commissione alla fine delle consultazioni.
7. Qualora, dopo la fine delle consultazioni, il disciplinare pubblicato in conformità dell’, paragrafo 4, sia stato modificato, la Commissione ripete l’esame della domanda di registrazione modificata. Qualora la domanda sia stata modificata in maniera sostanziale e la Commissione ritenga che la domanda modificata soddisfi le condizioni per la registrazione, essa pubblica nuovamente il disciplinare in conformità di tale paragrafo.
8. I documenti di cui al presente articolo sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione.
9. La Commissione completa la valutazione della domanda di registrazionenella fase a livello di Unione, tenendo conto di eventuali richieste di periodi transitori, dell’esito della procedura di opposizione e di qualsiasi altra questione sorta in seguito al proprio esame che possa comportare una modifica del disciplinare.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo procedure e scadenze dettagliate per la procedura di opposizione.
11. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato e la presentazione di opposizioni e prevede l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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