Art. 62
Motivi di opposizione
In vigore dal 11 apr 2024
Motivi di opposizione
1. Un’opposizione presentata in conformità dell’ è ammissibile solo se l’opponente dimostra che:
a)
la specialità tradizionale garantita proposta non rispetta le disposizioni del presente capo; oppure
b)
la registrazione del nome danneggerebbe l’esistenza di un nome totalmente o parzialmente identico.
2. L’ammissibilità di un’opposizione è valutata con riferimento al territorio dell’Unione.
Storico versioni
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