Art. 62

Motivi di opposizione

In vigore dal 11 apr 2024
Motivi di opposizione 1.   Un’opposizione presentata in conformità dell’ è ammissibile solo se l’opponente dimostra che: a) la specialità tradizionale garantita proposta non rispetta le disposizioni del presente capo; oppure b) la registrazione del nome danneggerebbe l’esistenza di un nome totalmente o parzialmente identico. 2.   L’ammissibilità di un’opposizione è valutata con riferimento al territorio dell’Unione.
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