Art. 59

Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

In vigore dal 11 apr 2024
Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione 1.   La Commissione esamina ogni domanda ricevuta ai sensi dell’, paragrafi 1, 2 e 3, per verificare che contenga le informazioni richieste e che non contenga errori manifesti, tenendo conto dell’esito dell’esame e della procedura di opposizione svolti dallo Stato membro interessato. Tale esame tiene conto dell’esito della fase nazionale della procedura svolta dallo Stato membro interessato. 2.   L’esame è effettuato entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La Commissione può chiedere al richiedente qualsiasi informazione supplementare o modifica necessaria. Qualora la Commissione rivolga tale richiesta al richiedente, il periodo di esame non supera i cinque mesi a decorrere dal giorno in cui la Commissione riceve la risposta del richiedente. 3.   Qualora non concluda l’esame di cui al paragrafo 2 entro i termini prescritti, la Commissione informa per iscritto il richiedente in merito ai motivi del ritardo, indicando il tempo stimato necessario per concludere l’esame, che non può superare un mese. 4.   Se, sulla base dell’esame effettuato conformemente al paragrafo 1, ritiene soddisfatte le condizioni stabilite agli , la Commissione pubblica il disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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