Art. 58

Presentazione della domanda di registrazione nella fase a livello di Unione

In vigore dal 11 apr 2024
Presentazione della domanda di registrazione nella fase a livello di Unione 1.   La domanda di registrazione per una specialità tradizionale garantita nella fase a livello di Unione è presentata alla Commissione elettronicamente, attraverso un sistema digitale. A seguito di una richiesta di almeno uno Stato membro, la Commissione adegua il sistema digitale per renderlo idoneo a essere utilizzato nella parte nazionale della procedura di registrazione di una specialità tradizionale garantita da parte di qualsiasi Stato membro che lo desideri. 2.   Se la domanda di registrazione è redatta da un richiedente stabilito in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione direttamente da un richiedente, ossia da un gruppo di produttori o da un singolo produttore, o tramite le autorità del paese terzo in questione. 3.   La domanda di registrazione comune di cui all’, paragrafo 1, è presentata da: a) uno degli Stati membri interessati; oppure b) un richiedente di un paese terzo, quale un gruppo di produttori o un singolo produttore, direttamente o tramite le autorità di tale paese terzo. 4.   I nomi per i quali sono state presentate domande di registrazione nella fase a livello di Unione sono resi pubblici dalla Commissione tramite il sistema digitale di cui al paragrafo 1.
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