Art. 43
Obblighi dei fornitori sul mercato online
In vigore dal 11 apr 2024
Obblighi dei fornitori sul mercato online
1. Tutte le informazioni, cui hanno accesso le persone stabilite nell’Unione, collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti e che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli del presente regolamento sono considerate contenuti illegali secondo la definizione di cui all’, lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065.
2. Le autorità giudiziarie o amministrative nazionali pertinenti degli Stati membri possono, conformemente all’ del regolamento (UE) 2022/2065, emettere l’ordine di contrastare contenuti illegali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. A norma dell’ del regolamento (UE) 2022/2065, qualsiasi individuo o ente può notificare ai prestatori di servizi di hosting la presenza di un contenuto specifico che violi gli del presente regolamento.
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