Art. 45

Attestazione del rispetto del disciplinare

In vigore dal 11 apr 2024
Attestazione del rispetto del disciplinare 1.   Un operatore il cui prodotto, in seguito alla verifica di cui all’ del presente regolamento e all’articolo 116 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, risulti conforme al disciplinare di un’indicazione geografica protetta a norma del presente regolamento ha diritto, su richiesta e a seconda del sistema applicato nello Stato membro in questione: a) a un’attestazione, anche digitale, che può essere una copia certificata, attestante la conformità della sua produzione al disciplinare; oppure b) all’inserimento in un elenco di operatori approvati redatto dall’autorità competente, come l’elenco di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento o all’articolo 116 bis del regolamento (EU) n. 1308/2013, se del caso. Il pertinente estratto dell’elenco è reso disponibile online a ciascun operatore riconosciuto. 2.   Su richiesta l’attestazione del rispetto del disciplinare e l’estratto dell’elenco di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettera a) e b), sono messi a disposizione delle autorità incaricate dell’applicazione della legge, delle autorità doganali o di altre autorità dell’Unione impegnate nella verifica dell’utilizzo delle indicazioni geografiche sui prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica o immessi sul mercato interno. L’operatore può mettere l’attestazione o l’estratto dell’elenco a disposizione del pubblico o di chiunque possa richiedere tale prova di conformità nell’ambito delle attività commerciali. L’attestazione e l’estratto dell’elenco sono aggiornati regolarmente sulla base di una valutazione del rischio. 3.   Un operatore cui non sia più rilasciata l’attestazione del rispetto del disciplinare o che sia stato cancellato dall’elenco non è autorizzato a continuare a esporre o a utilizzare l’attestazione del rispetto del disciplinare o l’estratto dell’elenco. 4.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti la forma e il contenuto dell’attestazione del rispetto del disciplinare e l’estratto dell’elenco, le forme in cui sono messi a disposizione dagli operatori o dagli operatori commerciali a fini di controllo o nel corso dell’attività commerciale, nonché le circostanze e le forme in cui è richiesta un’attestazione equivalente in caso di prodotti originari di paesi terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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