Art. 41

Accreditamento degli organismi delegati e di certificazione dei prodotti

In vigore dal 11 apr 2024
Accreditamento degli organismi delegati e di certificazione dei prodotti 1.   Gli organismi delegati di cui all’, paragrafo 3, lettera b), e gli organismi di certificazione dei prodotti di cui all’, paragrafo 4, lettera b), rispettano una delle due norme seguenti, a seconda di quale sia pertinente per i compiti delegati: a) norma EN ISO/IEC 17065 «Valutazione della conformità — Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi»; oppure b) norma EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità — Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni». 2.   L’accreditamento di cui al paragrafo 1 è eseguito da un organismo nazionale di accreditamento riconosciuto in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 che sia firmatario di un accordo multilaterale nel quadro della Cooperazione europea per l’accreditamento che riguardi le norme di cui al paragrafo 1, oppure da un organismo di accreditamento esterno all’Unione che sia firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale del Forum internazionale per l’accreditamento o di un accordo di reciproco riconoscimento della Cooperazione internazionale per l’accreditamento dei laboratori che riguardi le norme di cui al paragrafo 1.
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