Art. 40
Informazioni pubbliche su autorità competenti, organismi delegati e di certificazione dei prodotti e persone fisiche
In vigore dal 11 apr 2024
Informazioni pubbliche su autorità competenti, organismi delegati
e di certificazione dei prodotti e persone fisiche
1. Gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti, degli organismi delegati e delle persone fisiche di cui all’, paragrafo 3, per ciascun prodotto designato da un’indicazione geografica e aggiornano tali informazioni.
2. La Commissione pubblica i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui all’, paragrafo 4 e aggiorna regolarmente tali informazioni.
3. La Commissione può creare un portale digitale in cui pubblicare i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti, degli organismi delegati e di certificazione dei prodotti e delle persone fisiche di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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