Art. 40

Informazioni pubbliche su autorità competenti, organismi delegati e di certificazione dei prodotti e persone fisiche

In vigore dal 11 apr 2024
Informazioni pubbliche su autorità competenti, organismi delegati e di certificazione dei prodotti e persone fisiche 1.   Gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti, degli organismi delegati e delle persone fisiche di cui all’, paragrafo 3, per ciascun prodotto designato da un’indicazione geografica e aggiornano tali informazioni. 2.   La Commissione pubblica i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui all’, paragrafo 4 e aggiorna regolarmente tali informazioni. 3.   La Commissione può creare un portale digitale in cui pubblicare i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti, degli organismi delegati e di certificazione dei prodotti e delle persone fisiche di cui ai paragrafi 1 e 2.
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