Art. 27

Valutazione e riesame

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione e riesame Entro due anni da ciascuna elezione del Parlamento europeo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione e sul riesame del presente regolamento. La relazione è pubblicata e valuta la necessità di modificare il presente regolamento, in particolare relativamente agli aspetti seguenti: a) l'ambito di applicazione del presente regolamento e la definizione di pubblicità politica di cui all', punto 2); b) l'efficacia del presente regolamento rispetto a mezzi specifici di pubblicità politica; c) l'efficacia delle misure di trasparenza, in particolare la dichiarazione e i meccanismi di identificazione della natura politica di un servizio di pubblicità o di una pubblicità di cui agli ; d) l'efficacia delle norme che limitano il trattamento dei dati personali ai fini delle tecniche di targeting e di consegna del messaggio pubblicitario; e) l'efficacia della struttura di controllo e applicazione, nonché il tipo e l'entità delle sanzioni imposte dagli Stati membri; f) l'incidenza del presente regolamento sugli operatori dei media che si qualificano, a norma dell', paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE, come microimprese e piccole e medie imprese; g) l'efficacia del presente regolamento alla luce degli sviluppi tecnologici, scientifici e di altro tipo; h) l'interazione tra il presente regolamento e gli atti giuridici dell’Unione di cui all', paragrafo 3; i) i progressi compiuti nell'istituzione del registro europeo e il suo successivo funzionamento.
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