Art. 27
Valutazione e riesame
In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione e riesame
Entro due anni da ciascuna elezione del Parlamento europeo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione e sul riesame del presente regolamento. La relazione è pubblicata e valuta la necessità di modificare il presente regolamento, in particolare relativamente agli aspetti seguenti:
a)
l'ambito di applicazione del presente regolamento e la definizione di pubblicità politica di cui all', punto 2);
b)
l'efficacia del presente regolamento rispetto a mezzi specifici di pubblicità politica;
c)
l'efficacia delle misure di trasparenza, in particolare la dichiarazione e i meccanismi di identificazione della natura politica di un servizio di pubblicità o di una pubblicità di cui agli ;
d)
l'efficacia delle norme che limitano il trattamento dei dati personali ai fini delle tecniche di targeting e di consegna del messaggio pubblicitario;
e)
l'efficacia della struttura di controllo e applicazione, nonché il tipo e l'entità delle sanzioni imposte dagli Stati membri;
f)
l'incidenza del presente regolamento sugli operatori dei media che si qualificano, a norma dell', paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE, come microimprese e piccole e medie imprese;
g)
l'efficacia del presente regolamento alla luce degli sviluppi tecnologici, scientifici e di altro tipo;
h)
l'interazione tra il presente regolamento e gli atti giuridici dell’Unione di cui all', paragrafo 3;
i)
i progressi compiuti nell'istituzione del registro europeo e il suo successivo funzionamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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