Art. 26
Pubblicazione delle date di elezioni e referendum
In vigore dal 13 mar 2024
Pubblicazione delle date di elezioni e referendum
1. Gli Stati membri pubblicano in maniera facilmente accessibile le date di elezioni e referendum e, se del caso, dei rispettivi periodi elettorali, con opportuno riferimento al presente regolamento.
2. La Commissione mette a disposizione un portale attraverso il quale gli Stati membri comunicano, immediatamente dopo l'annuncio, le date delle rispettive elezioni, referendum e, se del caso, periodi elettorali. Il portale è accessibile al pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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