Art. 25
Sanzioni
In vigore dal 13 mar 2024
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni o alle altre misure necessarie applicabili agli sponsor o ai prestatori di servizi di pubblicità politica in caso di violazioni degli articoli da 5 a 17, 20 e 21 e adottano tutte le misure necessarie per garantirne la tempestiva attuazione.
Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Nel fissare le sanzioni applicabili, gli Stati membri tengono conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione e delle norme o dei codici che disciplinano la professione di giornalista.
2. L'importo massimo delle sanzioni finanziarie che possono essere imposte si basa sulla capacità economica del soggetto sottoposto a sanzioni, ed è pari:
a)
al 6 % delle entrate o del bilancio annui dello sponsor o del prestatore di servizi di pubblicità politica, a seconda dei casi e in funzione del valore più elevato oppure
b)
al 6 % del fatturato mondiale annuo dello sponsor o del prestatore di servizi di pubblicità politica nell'esercizio precedente.
3. Entro il 10 gennaio 2026 gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
4. Al momento di decidere il tipo di sanzione e il livello della stessa, in ogni singolo caso si tiene debito conto, tra altro, degli elementi seguenti:
a)
la natura, la gravità, la reiterazione e la durata della violazione;
b)
il carattere doloso o colposo della violazione;
c)
le misure adottate per attenuare eventuali danni;
d)
eventuali precedenti violazioni pertinenti ed eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso;
e)
il grado di cooperazione con l'autorità competente; e
f)
le dimensioni e la capacità economica del soggetto oggetto di sanzioni, se del caso.
5. Le violazioni degli sono considerate particolarmente gravi quando riguardano messaggi di pubblicità politica pubblicati o diffusi durante l'ultimo mese che precede un'elezione o un referendum e rivolte a cittadini dello Stato membro in cui è organizzata l'elezione o il referendum. Gli Stati membri possono anche imporre sanzioni pecuniarie periodiche per costringere gli sponsor, i prestatori di servizi di pubblicità politica e gli editori di pubblicità politica a porre fine a una violazione grave e reiterata del presente regolamento.
6. Per l'inosservanza degli obblighi di cui agli del presente articolo, le autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 possono, nei limiti delle proprie competenze, imporre sanzioni pecuniarie in linea con l'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 a concorrenza dell'importo di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo.
7. Per l'inosservanza degli obblighi di cui agli del presente regolamento, il Garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) 2018/1725 può, nei limiti delle proprie competenze, imporre sanzioni pecuniarie in linea con l'articolo 66 del regolamento (UE) 2018/1725 a concorrenza dell'importo di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo.
8. Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione in merito alle sanzioni imposte per far rispettare le disposizioni del presente regolamento, in particolare sul tipo di sanzioni applicate e sull'importo delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni finanziarie. La Commissione tiene conto di tali informazioni all'atto di redigere la relazione di cui all'.
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