Art. 26 · Pubblicazione delle date di elezioni e referendum

Art. 26

Pubblicazione delle date di elezioni e referendum

In vigore dal 13 mar 2024
Pubblicazione delle date di elezioni e referendum 1.   Gli Stati membri pubblicano in maniera facilmente accessibile le date di elezioni e referendum e, se del caso, dei rispettivi periodi elettorali, con opportuno riferimento al presente regolamento. 2.   La Commissione mette a disposizione un portale attraverso il quale gli Stati membri comunicano, immediatamente dopo l'annuncio, le date delle rispettive elezioni, referendum e, se del caso, periodi elettorali. Il portale è accessibile al pubblico.
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