Art. 24
Diritto di presentare un reclamo
In vigore dal 13 mar 2024
Diritto di presentare un reclamo
Fatti salvi qualsiasi altra procedura amministrativa o mezzo di ricorso giudiziario, le autorità competenti trattano debitamente ogni notifica di un'eventuale violazione del presente regolamento e, su richiesta, informano la persona che ha effettuato la notifica del seguito dato. Durante l'ultimo mese che precede un'elezione o un referendum, qualsiasi notifica ricevuta in relazione a tale elezione o referendum è trattata senza indebito ritardo.
Le autorità competenti trasmettono senza indebito ritardo i reclami che rientrano tra le competenze di un'altra autorità competente in un altro Stato membro a tale autorità competente.
Storico versioni
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