Art. 6

Valutazione dell’adeguatezza della composizione e del ruolo dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenza

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione dell’adeguatezza della composizione e del ruolo dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenza 1.   Nel valutare l’adeguatezza della composizione e del ruolo dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione di cui all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti a) verificano se l’ente, nella sua documentazione relativa al sistema di gestione dei rischi, descrive i) la composizione, i ruoli e le responsabilità dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenza; ii) i ruoli e le responsabilità di ciascun membro dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenza; b) verificano se l’alta dirigenza è costituita da membri che rappresentano i livelli gerarchici più elevati al di sotto dell’organo di amministrazione e se ha definito la responsabilità del corretto funzionamento del modello interno per il rischio di mercato; c) verificano se la composizione di un’eventuale struttura di comitati interni istituita dall’organo di amministrazione a sostegno del proprio processo decisionale è adeguata, come previsto al paragrafo 2; d) verificano se il ruolo dell’alta dirigenza è adeguato, come previsto al paragrafo 3; e) verificano se il ruolo dell’organo di amministrazione e quello dei comitati che costituiscono la struttura di comitati interni di cui alla lettera c) sono adeguati, come previsto al paragrafo 4. Quando l’organo di amministrazione di un ente delega uno qualsiasi dei suoi compiti a un comitato interno, le autorità competenti effettuano, nell’ambito di tali compiti delegati, le valutazioni previste dal presente regolamento a livello del comitato interno designato dall’organo di amministrazione. 2.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera c), le autorità competenti verificano se a) per ciascun comitato della struttura di comitati interni, l’organo di amministrazione ne ha definito chiaramente il mandato, la gerarchia, le linee di reporting, i membri permanenti, la frequenza delle riunioni e i livelli di responsabilità; b) all’interno della struttura di comitati interni è presente un comitato che valuta eventuali nuovi prodotti, propone tali prodotti all’alta dirigenza affinché li approvi, monitora tali prodotti e se l’unità di controllo del rischio e qualsiasi altra funzione dell’ente interessata dall’introduzione di un nuovo prodotto sono rappresentati in tale comitato; c) la governance alla base della struttura di comitati interni consente il controllo efficace e tempestivo di tutti i limiti di posizione interni di cui all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013; d) la governance alla base della struttura di comitati interni garantisce la partecipazione attiva dell’organo di amministrazione al processo di controllo dei rischi, come previsto dall’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013; e) nell’ambito della documentazione interna, l’ente ha documentato tutti gli aspetti di cui alla lettera a). 3.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera d), le autorità competenti verificano se a) l’alta dirigenza dell’ente adotta adeguate misure correttive qualora siano individuate carenze del modello interno di misurazione del rischio o del modello interno di rischio di default da uno dei seguenti soggetti: i) l’unità di controllo del rischio; ii) le parti qualificate incaricate della convalida del modello interno («funzione di convalida»); iii) la funzione di audit interno; iv) qualsiasi altra funzione di controllo dell’ente; b) l’alta dirigenza dell’ente è informata delle raccomandazioni, e provvede a darvi seguito, formulate dall’audit interno, dall’unità di controllo del rischio, dalla funzione di convalida, in relazione al modello interno di misurazione del rischio o al modello interno di rischio di default; c) l’alta dirigenza dell’ente è in grado di garantire la qualità complessiva della governance dell’ente in materia di valutazione delle posizioni incluse nel modello interno di misurazione del rischio o nel modello interno di rischio di default. 4.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera e), le autorità competenti verificano se l’organo di amministrazione a) sulla base di una proposta dell’unità di controllo del rischio, autorizza tutte le politiche e procedure pertinenti relative all’attuazione del modello interno, compresa l’adeguata struttura organizzativa, al fine di garantire che il modello interno sia applicato con correttezza; b) sulla base di una proposta dell’unità di controllo del rischio e dopo aver preso in debita considerazione le conclusioni e le raccomandazioni risultanti dal processo di convalida, autorizza le metodologie di valutazione del rischio di mercato applicate nel modello interno; c) sulla base di una valutazione dell’unità di controllo del rischio e dopo aver preso in debita considerazione le conclusioni e le raccomandazioni risultanti dal processo di convalida, approva eventuali nuovi prodotti; d) sulla base di una proposta dell’unità di controllo del rischio, approva e aggiorna i limiti di posizione interni; e) sulla base di una proposta dell’unità di controllo del rischio che stabilisce e valuta il livello di rischio accettabile, approva il livello accettabile di rischio, l’allocazione del capitale interno e il bilancio per unità di negoziazione; f) adotta la procedura di approvazione per le violazioni dei limiti di posizione interni; g) approva o richiede azioni correttive in relazione alle violazioni dei limiti di posizione interni sottoposti a processo di escalation dall’unità di controllo del rischio conformemente all’, paragrafo 1, lettera b); h) sulla base di una proposta dell’unità di controllo del rischio i) approva il programma di prove di stress; ii) discute i risultati delle prove di stress; iii) valuta le azioni potenziali e, se necessario, intraprende azioni correttive.
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