Art. 4
Esternalizzazione
In vigore dal 13 mar 2024
Esternalizzazione
1. Le autorità competenti verificano che l’esternalizzazione da parte di un ente di compiti, attività o funzioni connessi all’elaborazione, all’applicazione e alla convalida dei modelli interni non impedisca o ostacoli l’applicazione della metodologia di valutazione di cui al presente regolamento.
2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti verificano se
a)
i compiti e le responsabilità riservati all’unità di controllo del rischio non sono esternalizzati;
b)
l’alta dirigenza e l’organo di amministrazione partecipano attivamente alla vigilanza su eventuali compiti esternalizzati dall’ente e all’acquisizione presso terzi di soluzioni relative a strumenti informatici di gestione del rischio;
c)
l’ente stesso ha conoscenze sufficienti in merito a eventuali compiti, attività o funzioni esternalizzate e alla struttura dei dati e delle metodologie ottenuti da terzi, ed è in grado di verificare la qualità del lavoro svolto dal terzo al quale esternalizza le sue funzioni, nonché i risultati di tale lavoro;
d)
l’audit interno e il monitoraggio continuo da parte dell’ente di eventuali compiti, attività e funzioni esternalizzati non sono limitati o ostacolati da tale esternalizzazione;
e)
alle autorità competenti è concesso il pieno accesso a tutte le informazioni pertinenti.
3. Le autorità competenti verificano che i terzi coinvolti nell’elaborazione di metodologie di valutazione del rischio di mercato utilizzate dall’ente non partecipino alla convalida interna iniziale o continuativa del modello da parte dell’ente.
4. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti esaminano l’accordo di esternalizzazione tra l’ente e il terzo. Se del caso, le autorità competenti possono inoltre
a)
richiedere un colloquio o la presentazione di dichiarazioni scritte da parte di uno dei seguenti soggetti:
i)
il personale e l’alta dirigenza dell’ente;
ii)
l’organo di amministrazione dell’ente;
iii)
il terzo al quale si è provveduto a esternalizzare il compito, l’attività o la funzione;
b)
esaminare altri documenti pertinenti dell’ente o del terzo.
Storico versioni
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