Art. 2

Proporzionalità – categorie di prodotti e complessità dei modelli

In vigore dal 13 mar 2024
Proporzionalità – categorie di prodotti e complessità dei modelli Le autorità competenti applicano la metodologia di valutazione di cui al presente regolamento in modo proporzionato alle dimensioni e alla complessità delle attività di negoziazione incluse nel modello interno, sulla base delle seguenti categorie di strumenti finanziari in ordine crescente di complessità: a) strumenti semplici senza opzionalità; b) strumenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), privi di caratteristiche dipendenti dall’andamento del sottostante (path-dependent), su un singolo sottostante, compresi gli indici, con un payoff continuo nella stessa valuta del sottostante; c) strumenti con caratteristiche dipendenti dall’andamento del sottostante, strumenti su sottostanti multipli, strumenti con payoff in valute diverse da quella del sottostante e qualsiasi altro strumento non menzionato alle lettere a) o b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:1085:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo