Art. 2
Proporzionalità – categorie di prodotti e complessità dei modelli
In vigore dal 13 mar 2024
Proporzionalità – categorie di prodotti e complessità dei modelli
Le autorità competenti applicano la metodologia di valutazione di cui al presente regolamento in modo proporzionato alle dimensioni e alla complessità delle attività di negoziazione incluse nel modello interno, sulla base delle seguenti categorie di strumenti finanziari in ordine crescente di complessità:
a)
strumenti semplici senza opzionalità;
b)
strumenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), privi di caratteristiche dipendenti dall’andamento del sottostante (path-dependent), su un singolo sottostante, compresi gli indici, con un payoff continuo nella stessa valuta del sottostante;
c)
strumenti con caratteristiche dipendenti dall’andamento del sottostante, strumenti su sottostanti multipli, strumenti con payoff in valute diverse da quella del sottostante e qualsiasi altro strumento non menzionato alle lettere a) o b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:1085:oj#art-2