Art. 4 · Esternalizzazione

Art. 4

Esternalizzazione

In vigore dal 13 mar 2024
Esternalizzazione 1.   Le autorità competenti verificano che l’esternalizzazione da parte di un ente di compiti, attività o funzioni connessi all’elaborazione, all’applicazione e alla convalida dei modelli interni non impedisca o ostacoli l’applicazione della metodologia di valutazione di cui al presente regolamento. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti verificano se a) i compiti e le responsabilità riservati all’unità di controllo del rischio non sono esternalizzati; b) l’alta dirigenza e l’organo di amministrazione partecipano attivamente alla vigilanza su eventuali compiti esternalizzati dall’ente e all’acquisizione presso terzi di soluzioni relative a strumenti informatici di gestione del rischio; c) l’ente stesso ha conoscenze sufficienti in merito a eventuali compiti, attività o funzioni esternalizzate e alla struttura dei dati e delle metodologie ottenuti da terzi, ed è in grado di verificare la qualità del lavoro svolto dal terzo al quale esternalizza le sue funzioni, nonché i risultati di tale lavoro; d) l’audit interno e il monitoraggio continuo da parte dell’ente di eventuali compiti, attività e funzioni esternalizzati non sono limitati o ostacolati da tale esternalizzazione; e) alle autorità competenti è concesso il pieno accesso a tutte le informazioni pertinenti. 3.   Le autorità competenti verificano che i terzi coinvolti nell’elaborazione di metodologie di valutazione del rischio di mercato utilizzate dall’ente non partecipino alla convalida interna iniziale o continuativa del modello da parte dell’ente. 4.   Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti esaminano l’accordo di esternalizzazione tra l’ente e il terzo. Se del caso, le autorità competenti possono inoltre a) richiedere un colloquio o la presentazione di dichiarazioni scritte da parte di uno dei seguenti soggetti: i) il personale e l’alta dirigenza dell’ente; ii) l’organo di amministrazione dell’ente; iii) il terzo al quale si è provveduto a esternalizzare il compito, l’attività o la funzione; b) esaminare altri documenti pertinenti dell’ente o del terzo.
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