Art. 8

Valutazione della governance e della sorveglianza interne dell’ente in relazione all’unità di controllo del rischio

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione della governance e della sorveglianza interne dell’ente in relazione all’unità di controllo del rischio 1.   Nel valutare la governance e la sorveglianza interne dell’ente in relazione all’unità di controllo del rischio di cui all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti verificano che l’unità di controllo del rischio a) sia completamente autonoma e indipendente dal personale e dalle funzioni di gestione responsabili delle aree di business delle attività di negoziazione; b) sia debitamente rappresentata presso gli organi decisionali dell’ente e partecipi al processo decisionale in cui è inserita all’ordine del giorno una delle seguenti questioni: i) l’approvazione di nuove metodologie per la valutazione del rischio di mercato e di eventuali modifiche delle metodologie esistenti; ii) l’approvazione dell’istituzione di un’unità di negoziazione; iii) l’approvazione o l’aggiornamento delle relazioni e degli inventari di competenza dell’unità di controllo del rischio; iv) la determinazione del livello di rischio accettabile; v) la definizione e l’aggiornamento periodico della struttura interna dei limiti; vi) l’approvazione delle violazioni dei limiti; vii) l’approvazione di nuovi prodotti o nuove linee di business; viii) l’approvazione dei modelli di determinazione del prezzo utilizzati a fini di misurazione del rischio; ix) l’approvazione dei programmi di prove di stress; x) l’approvazione di sistemi di infrastrutture informatiche relativi agli strumenti di gestione del rischio; c) sia adeguata, proporzionata alle dimensioni dell’ente e ai rischi dell’attività e disponga delle risorse necessarie per svolgere efficacemente i suoi compiti; d) disponga di personale sufficientemente esperto, qualificato e formato al fine di svolgere tutte le attività pertinenti per un’efficace gestione dei rischi del modello interno e per monitorare e passare al vaglio le azioni di altre unità, in particolare delle unità operative di negoziazione; e) sia responsabile dell’esito dei calcoli basati sul modello interno di misurazione del rischio e sul modello interno di rischio di default. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti verificano se a) l’unità di controllo del rischio è composta da una o più strutture organizzative distinte nell’organigramma dell’ente; b) i responsabili dell’unità o delle unità di controllo del rischio fanno parte dell’alta dirigenza dell’ente; c) il personale e l’alta dirigenza responsabili dell’unità di controllo del rischio non sono responsabili di alcuna attività di negoziazione; d) gli alti dirigenti dell’unità di controllo del rischio e i responsabili delle aree di business hanno diverse linee di reporting verso l’organo di amministrazione dell’ente; e) la remunerazione variabile del personale e degli alti dirigenti responsabili dell’unità di controllo del rischio non è collegata all’esecuzione dei compiti relativi alle aree di business delle attività di negoziazione sottoposti alla loro vigilanza in modo da ostacolarne o impedirne l’indipendenza. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti tengono conto a) del parere documentato dell’unità di controllo del rischio quando l’organo di amministrazione o il comitato pertinente della struttura di comitati interni discute una delle questioni di cui al paragrafo 1, lettera b); b) dei verbali dell’organo di amministrazione dell’ente o del comitato pertinente della struttura di comitati interni, e degli ambiti d’azione ivi contenuti; c) delle relazioni dell’unità di controllo del rischio sui limiti di posizione interni e delle eventuali decisioni in merito alle violazioni dei limiti; d) delle informazioni fornite dal personale e dall’alta dirigenza dell’ente, se del caso. Ai fini della lettera b), le autorità competenti valutano il grado di partecipazione dell’unità di controllo del rischio quando l’organo di amministrazione dell’ente o il pertinente comitato della struttura di comitati interni discute una delle questioni di cui al paragrafo 1, lettera b). Le autorità competenti individuano i casi in cui il parere dell’unità di controllo del rischio e la decisione finale adottata dall’organo di amministrazione o dal comitato pertinente della struttura di comitati interni sono divergenti.
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Valutazione della governance e della sorveglianza interne dell’ente in relazione all’unità di controllo del rischio (Art. 8 Regolamento (UE) 2024/1085) — Testo vigente | Portale Normativo