Art. 8
Valutazione della governance e della sorveglianza interne dell’ente in relazione all’unità di controllo del rischio
In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione della governance e della sorveglianza interne dell’ente in relazione all’unità di controllo del rischio
1. Nel valutare la governance e la sorveglianza interne dell’ente in relazione all’unità di controllo del rischio di cui all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti verificano che l’unità di controllo del rischio
a)
sia completamente autonoma e indipendente dal personale e dalle funzioni di gestione responsabili delle aree di business delle attività di negoziazione;
b)
sia debitamente rappresentata presso gli organi decisionali dell’ente e partecipi al processo decisionale in cui è inserita all’ordine del giorno una delle seguenti questioni:
i)
l’approvazione di nuove metodologie per la valutazione del rischio di mercato e di eventuali modifiche delle metodologie esistenti;
ii)
l’approvazione dell’istituzione di un’unità di negoziazione;
iii)
l’approvazione o l’aggiornamento delle relazioni e degli inventari di competenza dell’unità di controllo del rischio;
iv)
la determinazione del livello di rischio accettabile;
v)
la definizione e l’aggiornamento periodico della struttura interna dei limiti;
vi)
l’approvazione delle violazioni dei limiti;
vii)
l’approvazione di nuovi prodotti o nuove linee di business;
viii)
l’approvazione dei modelli di determinazione del prezzo utilizzati a fini di misurazione del rischio;
ix)
l’approvazione dei programmi di prove di stress;
x)
l’approvazione di sistemi di infrastrutture informatiche relativi agli strumenti di gestione del rischio;
c)
sia adeguata, proporzionata alle dimensioni dell’ente e ai rischi dell’attività e disponga delle risorse necessarie per svolgere efficacemente i suoi compiti;
d)
disponga di personale sufficientemente esperto, qualificato e formato al fine di svolgere tutte le attività pertinenti per un’efficace gestione dei rischi del modello interno e per monitorare e passare al vaglio le azioni di altre unità, in particolare delle unità operative di negoziazione;
e)
sia responsabile dell’esito dei calcoli basati sul modello interno di misurazione del rischio e sul modello interno di rischio di default.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti verificano se
a)
l’unità di controllo del rischio è composta da una o più strutture organizzative distinte nell’organigramma dell’ente;
b)
i responsabili dell’unità o delle unità di controllo del rischio fanno parte dell’alta dirigenza dell’ente;
c)
il personale e l’alta dirigenza responsabili dell’unità di controllo del rischio non sono responsabili di alcuna attività di negoziazione;
d)
gli alti dirigenti dell’unità di controllo del rischio e i responsabili delle aree di business hanno diverse linee di reporting verso l’organo di amministrazione dell’ente;
e)
la remunerazione variabile del personale e degli alti dirigenti responsabili dell’unità di controllo del rischio non è collegata all’esecuzione dei compiti relativi alle aree di business delle attività di negoziazione sottoposti alla loro vigilanza in modo da ostacolarne o impedirne l’indipendenza.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti tengono conto
a)
del parere documentato dell’unità di controllo del rischio quando l’organo di amministrazione o il comitato pertinente della struttura di comitati interni discute una delle questioni di cui al paragrafo 1, lettera b);
b)
dei verbali dell’organo di amministrazione dell’ente o del comitato pertinente della struttura di comitati interni, e degli ambiti d’azione ivi contenuti;
c)
delle relazioni dell’unità di controllo del rischio sui limiti di posizione interni e delle eventuali decisioni in merito alle violazioni dei limiti;
d)
delle informazioni fornite dal personale e dall’alta dirigenza dell’ente, se del caso.
Ai fini della lettera b), le autorità competenti valutano il grado di partecipazione dell’unità di controllo del rischio quando l’organo di amministrazione dell’ente o il pertinente comitato della struttura di comitati interni discute una delle questioni di cui al paragrafo 1, lettera b). Le autorità competenti individuano i casi in cui il parere dell’unità di controllo del rischio e la decisione finale adottata dall’organo di amministrazione o dal comitato pertinente della struttura di comitati interni sono divergenti.
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