Art. 10
Verifica indipendente del modello interno di misurazione del rischio
In vigore dal 13 mar 2024
Verifica indipendente del modello interno di misurazione del rischio
1. Nel valutare la verifica indipendente dei modelli interni di misurazione del rischio conformemente all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti verificano se
a)
il responsabile della verifica è indipendente;
b)
le risorse assegnate alla verifica sono adeguate;
c)
il processo istituito all’interno dell’ente per dare seguito alle raccomandazioni formulate dal responsabile della verifica è adeguato;
d)
il responsabile della verifica esamina i modelli interni di misurazione del rischio almeno una volta all’anno e include le conclusioni di tale verifica in una relazione presentata all’alta dirigenza e all’organo di amministrazione;
e)
la relazione di cui alla lettera d) fornisce all’alta dirigenza e all’organo di amministrazione dell’ente informazioni sufficienti su tutti gli elementi di cui all’articolo 325 duosexagies, paragrafo 2, e all’articolo 325 novosexagies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 e individua i settori nell’ambito del piano di lavoro annuale che necessitano di un’analisi più dettagliata della conformità di tali elementi;
f)
la verifica è adeguata, proporzionata alle dimensioni e alla complessità dei portafogli interessati ed efficace nell’individuare le carenze.
2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti verificano se
a)
la verifica è proporzionata alla natura, alle dimensioni e alla complessità della struttura operativa e organizzativa dell’ente, in particolare alla complessità dei modelli interni e alla relativa applicazione;
b)
il responsabile della verifica dispone di risorse adeguate per svolgere tutte le attività pertinenti e di personale sufficientemente esperto e qualificato;
c)
il responsabile della verifica non interviene, né è intervenuto, in alcun aspetto relativo all’elaborazione e all’applicazione del modello interno soggetto a verifica;
d)
il responsabile della verifica è indipendente dal personale e dalla funzione di gestione responsabili delle unità operative e di controllo del rischio;
e)
la remunerazione variabile del personale e dei dirigenti responsabili della verifica non è collegata all’esecuzione dei compiti relativi alle aree di business delle attività di negoziazione dell’ente in modo da ostacolarne o impedirne l’indipendenza.
3. Le autorità competenti esaminano le relazioni più recenti e altre relazioni pertinenti elaborate dal responsabile della verifica e verificano che la correzione delle problematiche individuate in tali relazioni sia pertinente, rilevante e credibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:1085:oj#art-10