Art. 11

Valutazione della convalida di eventuali modelli interni di misurazione del rischio e dell’esito di tale convalida

In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione della convalida di eventuali modelli interni di misurazione del rischio e dell’esito di tale convalida 1.   Nel valutare se i modelli interni di misurazione del rischio siano adeguatamente convalidati, come previsto all’articolo 325 tersexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti verificano se a) il processo di convalida è condotto da personale che non partecipa, né ha partecipato, in alcun modo all’elaborazione del modello interno soggetto a convalida; b) il processo di convalida è condotto con risorse sufficienti, compreso personale esperto e qualificato; c) la remunerazione variabile del personale e degli alti dirigenti responsabili del processo di convalida non dipende dallo svolgimento dei compiti relativi al controllo del rischio o alle aree di business dell’ente in modo da ostacolarne o impedirne l’indipendenza; d) tutte le misure correttive necessarie emerse dal processo di convalida sono riportate nella relazione di convalida di cui al paragrafo 2 e attuate tempestivamente; e) è in atto un processo decisionale al fine di garantire che l’alta dirigenza dell’ente tenga conto delle risultanze e delle raccomandazioni emerse dal processo di convalida; f) il responsabile della verifica di cui all’, paragrafo 1, lettera a), valuta periodicamente la conformità alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere e) ed f). 2.   Nel valutare l’esito del processo di convalida, le autorità competenti a) verificano se le raccomandazioni, le risultanze e le conclusioni del processo di convalida sono inserite in una relazione di convalida che individua e descrive i) la metodologia di convalida; ii) i test effettuati; iii) la serie di dati di riferimento utilizzata; iv) i rispettivi processi di pulizia dei dati; b) verificano se le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni della relazione di convalida sono comunicate direttamente all’organo di amministrazione dell’ente, e da questo prese in considerazione, prima che tale organo di amministrazione approvi un modello da applicare per il calcolo dei requisiti di fondi propri e prima che siano applicate eventuali modifiche successive delle metodologie; c) verificano se le misure correttive proposte dalle funzioni di convalida sono documentate nella relazione di convalida e sono accompagnate da un calendario adeguato per correggere le carenze individuate; d) verificano se nelle politiche interne dell’ente è incluso un processo di escalation per le misure correttive non attuate per tempo e se, sulla base di dati storici, tale processo è rispettato; e) valutano la qualità complessiva dei risultati del processo di convalida confrontando le carenze individuate nella valutazione del modello interno conformemente al presente regolamento con le carenze individuate dall’unità di convalida nel processo di convalida.
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Valutazione della convalida di eventuali modelli interni di misurazione del rischio e dell’esito di tale convalida (Art. 11 Regolamento (UE) 2024/1085) — Testo vigente | Portale Normativo