Art. 12
Valutazione dell’adeguatezza dell’ambito di applicazione e della completezza della convalida interna
In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione dell’adeguatezza dell’ambito di applicazione e della completezza della convalida interna
1. Nel valutare se l’ambito di applicazione della convalida interna di cui all’articolo 325 tersexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 sia adeguato, le autorità competenti verificano se la convalida interna
a)
svolge un esame critico di tutti gli aspetti delle metodologie e delle funzioni di determinazione del prezzo utilizzate a fini patrimoniali, comprese quelle applicate ai nuovi prodotti, tenendo conto in tal modo dei punti di forza e di debolezza rispetto a qualsiasi metodologia alternativa;
b)
verifica
i)
la scelta dei dati di mercato;
ii)
l’associazione dei fattori di rischio all’orizzonte di liquidità pertinente;
iii)
l’associazione di un’osservazione dei prezzi reali a un fattore di rischio o a una categoria per la quale è considerata rappresentativa;
iv)
i metodi delle variabili proxy utilizzati;
c)
verifica se le ipotesi e i parametri distributivi e altri parametri e ipotesi stocastici pertinenti dei processi stocastici sottostanti, comprese la volatilità e la correlazione, sono adeguatamente giustificati, anche per quanto riguarda
i)
le code delle distribuzioni pertinenti per il calcolo delle misure del rischio di perdita attesa di cui all’articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013;
ii)
la misura del rischio di scenario di stress di cui all’articolo 325 quatersexagies del regolamento (UE) n. 575/2013;
d)
valuta la solidità delle correlazioni empiriche utilizzate sia nell’ambito di categorie generali di fattori di rischio che tra di esse per calcolare la misura della perdita attesa non vincolata di cui all’articolo 325 unsexagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
e)
valuta le ipotesi di correlazione formulate nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di default, tra cui
i)
la scelta della copula pertinente, se esplicitamente modellizzata;
ii)
la scelta e le ponderazioni dei fattori di rischio sistemici di cui all’articolo 325 novosexagies del regolamento (UE) n. 575/2013;
iii)
la capacità del modello di spiegare i cluster predefiniti;
f)
valuta le ipotesi formulate per ottenere stime delle probabilità di default e delle perdite in caso di default per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di default;
g)
valuta le ipotesi formulate in relazione alla modellizzazione delle coperture nel calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default di cui all’articolo 325 octosexagies del regolamento (UE) n. 575/2013;
h)
analizza i risultati del programma di prove di stress, compresi i risultati relativi al rischio di default, e trae conclusioni pertinenti, se del caso, in merito a lacune o carenze metodologiche derivanti da particolari scenari di mercato;
i)
applica e analizza i risultati ottenuti per i portafogli teorici di cui all’articolo 325 tersexagies, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, al fine di garantire che il modello interno sia in grado di tenere conto di eventuali caratteristiche strutturali, tra cui, se del caso:
i)
rischi di base tra curve di rendimento diverse;
ii)
movimenti non perfettamente correlati tra posizioni simili ma non identiche;
iii)
rischio di base associato al nome e rischio di base derivante da posizioni creditizie o in strumenti di capitale simili ma non identiche;
iv)
rischio di concentrazione;
j)
verifica la solidità dell’attuazione del modello interno di misurazione del rischio nei sistemi informatici e garantisce che tutte le unità operative e di supporto applichino le metodologie in modo coerente e per tutte le aree geografiche pertinenti;
k)
verifica l’adeguatezza e la rilevanza delle variabili proxy valutando
i)
la percentuale delle serie temporali approssimate utilizzate;
ii)
il contributo marginale percentuale delle serie temporali approssimate;
iii)
l’impatto che l’uso delle variabili proxy può avere sul riconoscimento degli effetti di diversificazione.
2. Nel valutare la completezza del processo di convalida interna, le autorità competenti verificano se
a)
per la convalida interna effettuata in fase di elaborazione iniziale del modello, l’ente ha condotto e documentato un processo di convalida completo per tutte le metodologie applicate nel modello interno;
b)
per la convalida interna periodica, l’ente ha effettuato una convalida completa o ha effettuato la convalida su settori da convalidare a seguito delle modifiche di cui al paragrafo 3 riguardanti:
i)
eventuali nuove metodologie rese necessarie dall’introduzione di nuovi prodotti;
ii)
settori connessi a eventuali problematiche individuate nelle conclusioni di precedenti convalide e verifiche dell’audit interno.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), le autorità competenti
a)
verificano se le politiche interne dell’ente garantiscono che la convalida interna periodica sia effettuata almeno una volta all’anno e ogni volta che si verificano cambiamenti strutturali significativi nel mercato o variazioni nella composizione del portafoglio tali per cui il modello interno potrebbe non essere più adeguato, anche per quanto riguarda
i)
una serie di scostamenti che si allontanano significativamente dal numero previsto dalla calibrazione del modello;
ii)
ingenti perdite di mercato rispetto al livello previsto dalle metriche di rischio;
iii)
un cambiamento significativo nell’attività dell’ente che potrebbe alterare le ipotesi di modellizzazione;
iv)
disallineamenti insoliti e significativi tra le variazioni teoriche e ipotetiche dei valori dei portafogli;
b)
verificano se la convalida periodica interna è basata su un piano di lavoro, approvato dall’organo di amministrazione, e che tale piano di lavoro stabilisca
i)
l’ambito di applicazione della convalida interna;
ii)
i compiti svolti dall’unità di convalida;
iii)
le priorità della convalida interna;
c)
valutano in che modo il piano di lavoro di cui alla lettera b) garantisce che sia svolto un processo di convalida interna completo e orientato al rischio e che gli aspetti pertinenti non siano esclusi dall’ambito di applicazione della convalida interna.
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