Art. 8

Informazioni necessarie per la certificazione

In vigore dal 31 gen 2024
Informazioni necessarie per la certificazione 1.   Il richiedente la certificazione nel quadro dell'EUCC fornisce o mette altrimenti a disposizione dell'organismo di certificazione e dell'ITSEF tutte le informazioni necessarie per le attività di certificazione. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono tutti gli elementi di prova pertinenti in conformità delle sezioni relative alle «Azioni dello sviluppatore» nel formato appropriato, come indicato nelle sezioni «Contenuto e presentazione dell'elemento di prova» dei criteri comuni e della metodologia comune di valutazione per il livello di affidabilità selezionato e i requisiti di garanzia della sicurezza associati. Gli elementi di prova includono, se necessario, dettagli sul prodotto TIC e sul suo codice sorgente in conformità del presente regolamento, fatte salve le salvaguardie contro la divulgazione non autorizzata. 3.   I richiedenti la certificazione possono fornire all'organismo di certificazione e all'ITSEF risultati della valutazione adeguati provenienti da una precedente certificazione a norma: (a) del presente regolamento; (b) di un altro sistema europeo di certificazione della cibersicurezza adottato a norma dell' del regolamento (UE) 2019/881; (c) di un sistema nazionale di cui all' del presente regolamento. 4.   Se i risultati della valutazione sono pertinenti ai suoi compiti, l'ITSEF può riutilizzarli, a condizione che siano conformi ai requisiti applicabili e che la loro autenticità sia confermata. 5.   Se l'organismo di certificazione consente di sottoporre il prodotto a una certificazione di prodotto composito, il richiedente la certificazione mette a disposizione dell'organismo di certificazione e dell'ITSEF tutti gli elementi necessari, se del caso, in conformità del documento sullo stato dell'arte. 6.   I richiedenti la certificazione forniscono inoltre all'organismo di certificazione e all'ITSEF le informazioni seguenti: (a) il link al proprio sito web contenente le informazioni supplementari sulla cibersicurezza di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2019/881; (b) una descrizione delle procedure di gestione e divulgazione delle vulnerabilità del richiedente. 7.   Tutta la documentazione pertinente di cui al presente articolo è conservata dall'organismo di certificazione, dall'ITSEF e dal richiedente per un periodo di cinque anni dopo la scadenza del certificato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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