Art. 9

Condizioni per il rilascio di un certificato EUCC

In vigore dal 31 gen 2024
Condizioni per il rilascio di un certificato EUCC 1.   Gli organismi di certificazione rilasciano un certificato EUCC se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: (a) la categoria di prodotto TIC rientra nell'ambito di applicazione dell'accreditamento, ed eventualmente dell'autorizzazione, dell'organismo di certificazione e dell'ITSEF coinvolti nella certificazione; (b) il richiedente la certificazione ha firmato una dichiarazione con cui si assume tutti gli impegni di cui al paragrafo 2; (c) l'ITSEF ha concluso la valutazione senza obiezioni in conformità delle norme, dei criteri e dei metodi di valutazione di cui agli ; (d) l'organismo di certificazione ha concluso il riesame dei risultati della valutazione senza obiezioni; (e) l'organismo di certificazione ha verificato che le relazioni tecniche di valutazione fornite dall'ITSEF siano coerenti con gli elementi di prova forniti e che le norme, i criteri e i metodi di valutazione di cui agli siano stati applicati correttamente. 2.   Il richiedente la certificazione si assume gli impegni seguenti: (a) presentazione all'organismo di certificazione e all'ITSEF di tutte le informazioni necessarie, complete e corrette, e di ulteriori informazioni necessarie, se richiesto; (b) astensione dalla promozione del prodotto TIC come certificato nel quadro dell'EUCC prima che il certificato EUCC sia stato rilasciato; (c) promozione del prodotto TIC come certificato solo in relazione all'ambito di applicazione stabilito nel certificato EUCC; (d) cessazione immediata della promozione del prodotto TIC come certificato in caso di sospensione, revoca o scadenza del certificato EUCC; (e) garanzia che i prodotti TIC venduti facendo riferimento al certificato EUCC siano esattamente identici al prodotto TIC oggetto della certificazione; (f) rispetto delle norme di utilizzo del marchio e dell'etichetta stabilite per il certificato EUCC in conformità dell'. 3.   Nel caso di un prodotto TIC sottoposto a una certificazione di prodotto composito conformemente ai pertinenti documenti sullo stato dell'arte, l'organismo di certificazione che ha effettuato la certificazione del prodotto TIC sottostante condivide le informazioni pertinenti con l'organismo di certificazione che effettua la certificazione del prodotto TIC composito.
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