Art. 7

Criteri e metodi di valutazione dei prodotti TIC

In vigore dal 31 gen 2024
Criteri e metodi di valutazione dei prodotti TIC 1.   Un prodotto TIC presentato ai fini della certificazione è valutato almeno conformemente a quanto segue: (a) gli elementi applicabili delle norme di cui all'; (b) le classi dei requisiti di garanzia della sicurezza per la valutazione della vulnerabilità e le prove funzionali indipendenti, come stabilito nelle norme di valutazione di cui all'; (c) il livello di rischio associato all'uso previsto dei prodotti TIC in questione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/881 e le loro funzioni di sicurezza a sostegno degli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 51 del medesimo regolamento; (d) i documenti sullo stato dell'arte applicabili di cui all'allegato I; e (e) i profili di protezione certificati applicabili di cui all'allegato II. 2.   In casi eccezionali e debitamente giustificati, un organismo di valutazione della conformità può chiedere di non applicare il pertinente documento sullo stato dell'arte. In tali casi l'organismo di valutazione della conformità informa l'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza fornendo una giustificazione debitamente motivata della propria richiesta. L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza valuta se l'eccezione sia giustificata e, in caso affermativo, la approva. In attesa della decisione dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, l'organismo di valutazione della conformità non rilascia alcun certificato. L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza notifica senza indebito ritardo l'eccezione approvata al gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza, che può formulare un parere. L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza tiene nella massima considerazione il parere del gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza. 3.   La certificazione dei prodotti TIC al livello AVA_VAN 4 o 5 è possibile solo negli scenari seguenti: (a) se rientra in uno dei settori tecnici di cui all'allegato I, il prodotto TIC è valutato conformemente ai documenti sullo stato dell'arte applicabili di tali settori tecnici; (b) se rientra in una categoria di prodotti TIC contemplati da un profilo di protezione certificato che comprende il livello AVA_VAN 4 o 5 e che figura nell'allegato II come profilo di protezione avanzato, il prodotto TIC è valutato conformemente alla metodologia di valutazione specificata per tale profilo di protezione; (c) se le lettere a) e b) del presente paragrafo non sono applicabili e se l'inclusione di un settore tecnico nell'allegato I o di un profilo di protezione certificato nell'allegato II è improbabile nel prossimo futuro, e solo in casi eccezionali e debitamente giustificati, alle condizioni di cui al paragrafo 4. 4.   Qualora ritenga di trovarsi di fronte a un caso eccezionale e debitamente giustificato di cui al paragrafo 3, lettera c), l'organismo di valutazione della conformità notifica la certificazione prevista all'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza fornendo una giustificazione e una proposta di metodologia di valutazione. L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza valuta se l'eccezione sia giustificata e, in caso affermativo, approva o modifica la metodologia di valutazione che dovrà essere applicata dall'organismo di valutazione della conformità. In attesa della decisione dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, l'organismo di valutazione della conformità non rilascia alcun certificato. L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza segnala senza indebito ritardo la certificazione prevista al gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza, che può formulare un parere. L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza tiene nella massima considerazione il parere del gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza. 5.   Nel caso di un prodotto TIC sottoposto a una valutazione di prodotto composito conformemente ai pertinenti documenti sullo stato dell'arte, l'ITSEF che ha effettuato la valutazione del prodotto TIC sottostante condivide le informazioni pertinenti con l'ITSEF che effettua la valutazione del prodotto TIC composito.
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