Art. 5

Metodi di certificazione dei prodotti TIC

In vigore dal 31 gen 2024
Metodi di certificazione dei prodotti TIC 1.   La certificazione di un prodotto TIC è effettuata rispetto al suo traguardo di sicurezza: (a) come definito dal richiedente; oppure (b) integrando un profilo di protezione certificato come parte del processo TIC, qualora il prodotto TIC rientri nella categoria di prodotti TIC contemplata da tale profilo di protezione. 2.   I profili di protezione sono certificati al solo scopo di certificare i prodotti TIC che rientrano nella categoria specifica di prodotti TIC contemplata dal profilo di protezione.
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