Art. 49

Sistemi nazionali contemplati dall'EUCC

In vigore dal 31 gen 2024
Sistemi nazionali contemplati dall'EUCC 1.   In conformità dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881 e fatto salvo l'articolo 57, paragrafo 3, di tale regolamento, tutti i sistemi nazionali di certificazione della cibersicurezza e le procedure correlate per i prodotti e i processi TIC contemplati dall'EUCC cessano di produrre effetti a decorrere da 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. 2.   In deroga all' una procedura di certificazione può essere avviata nell'ambito di un sistema nazionale di certificazione della cibersicurezza entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento a condizione che sia ultimata entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3.   I certificati rilasciati nell'ambito dei sistemi nazionali di certificazione della cibersicurezza possono essere soggetti a riesame. I nuovi certificati che sostituiscono i certificati oggetto di riesame sono rilasciati conformemente al presente regolamento.
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