Art. 8
Informazioni necessarie per la certificazione
In vigore dal 31 gen 2024
Informazioni necessarie per la certificazione
1. Il richiedente la certificazione nel quadro dell'EUCC fornisce o mette altrimenti a disposizione dell'organismo di certificazione e dell'ITSEF tutte le informazioni necessarie per le attività di certificazione.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono tutti gli elementi di prova pertinenti in conformità delle sezioni relative alle «Azioni dello sviluppatore» nel formato appropriato, come indicato nelle sezioni «Contenuto e presentazione dell'elemento di prova» dei criteri comuni e della metodologia comune di valutazione per il livello di affidabilità selezionato e i requisiti di garanzia della sicurezza associati. Gli elementi di prova includono, se necessario, dettagli sul prodotto TIC e sul suo codice sorgente in conformità del presente regolamento, fatte salve le salvaguardie contro la divulgazione non autorizzata.
3. I richiedenti la certificazione possono fornire all'organismo di certificazione e all'ITSEF risultati della valutazione adeguati provenienti da una precedente certificazione a norma:
(a)
del presente regolamento;
(b)
di un altro sistema europeo di certificazione della cibersicurezza adottato a norma dell' del regolamento (UE) 2019/881;
(c)
di un sistema nazionale di cui all' del presente regolamento.
4. Se i risultati della valutazione sono pertinenti ai suoi compiti, l'ITSEF può riutilizzarli, a condizione che siano conformi ai requisiti applicabili e che la loro autenticità sia confermata.
5. Se l'organismo di certificazione consente di sottoporre il prodotto a una certificazione di prodotto composito, il richiedente la certificazione mette a disposizione dell'organismo di certificazione e dell'ITSEF tutti gli elementi necessari, se del caso, in conformità del documento sullo stato dell'arte.
6. I richiedenti la certificazione forniscono inoltre all'organismo di certificazione e all'ITSEF le informazioni seguenti:
(a)
il link al proprio sito web contenente le informazioni supplementari sulla cibersicurezza di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2019/881;
(b)
una descrizione delle procedure di gestione e divulgazione delle vulnerabilità del richiedente.
7. Tutta la documentazione pertinente di cui al presente articolo è conservata dall'organismo di certificazione, dall'ITSEF e dal richiedente per un periodo di cinque anni dopo la scadenza del certificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:482:oj#art-8