Art. 9
Registrazione e trasmissione dei dati
In vigore dal 10 gen 2024
Registrazione e trasmissione dei dati
1. Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente all' del regolamento (UE) 2019/1022.
2. Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano i codici del gruppo di sforzo di pesca figuranti nell'allegato III.
Storico versioni
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