Art. 8

Meccanismo di compensazione

In vigore dal 10 gen 2024
Meccanismo di compensazione 1.   Per il segmento di flotta interessato, uno Stato membro può concedere, nel 2024, ai pescherecci battenti la sua bandiera un quantitativo supplementare di giorni di pesca pari al 4,5 % calcolato conformemente al paragrafo 4, purché il peschereccio battente la sua bandiera soddisfi una delle condizioni seguenti: a) il peschereccio utilizza una rete da traino con sacco a maglie quadrate di 45 mm al fine di ridurre le catture di giovanili di nasello di almeno il 25 %; b) il peschereccio utilizza una rete da traino con sacco a maglie quadrate di 50 mm per la pesca in acque profonde al fine di ridurre di almeno il 25 % le catture di gambero viola con carapace di lunghezza (LC, lunghezza di carapace) inferiore ai 25 mm nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e di ridurre di almeno il 25 % le catture di gambero rosso con LC inferiore ai 35 mm nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11; c) il peschereccio utilizza un attrezzo regolamentato altamente selettivo le cui caratteristiche tecniche consentano, secondo lo studio scientifico dello CSTEP, di ridurre le catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020, ad esempio una griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di almeno 20 mm; d) lo Stato membro interessato ha istituito zone di chiusura temporanea della pesca al fine di ridurre le catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %; e) lo Stato membro interessato ha adottato, per il nasello, una nuova taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 26 cm e ha garantito l'applicazione di misure tecniche adeguate per conformarsi a tale taglia minima di riferimento per la conservazione, al fine di raggiungere progressivamente la lunghezza di prima maturità e migliorare lo stato degli stock di nasello; f) lo Stato membro interessato ha adottato, per il gambero viola (Aristeus antennatus), una nuova taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 25 mm LC e, per il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), una nuova taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 35 mm LC e ha garantito l'applicazione di misure tecniche adeguate per conformarsi a tali taglie minime di riferimento per la conservazione, al fine di raggiungere progressivamente la lunghezza di prima maturità e migliorare lo stato degli stock; g) lo Stato membro interessato ha istituito un periodo di chiusura di almeno quattro settimane consecutive per le attività di pesca con pescherecci da traino nelle zone e nei periodi ritenuti importanti, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, per la protezione dei riproduttori degli stock di nasello; tali zone tengono conto altresì dei modelli spaziali di distribuzione dei riproduttori, incluse profondità comprese tra 150 m e 500 m; i periodi di divieto temporaneo delle attività di pesca vanno da febbraio a marzo e da ottobre a novembre; h) lo Stato membro interessato ha istituito una chiusura per le attività di pesca praticate con reti da traino gemelle; i) lo Stato membro interessato ha istituito una chiusura per le attività di pesca con pescherecci da traino a una profondità superiore a 800 m; j) lo Stato membro interessato ha istituito zone di chiusura permanente della pesca al fine di ridurre le catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %; k) il peschereccio utilizza una rete da traino a divergenti volanti o pelagici o altri divergenti che riduce il contatto dei divergenti e dell'attrezzo con il fondale marino, al fine di preservare gli habitat ittici essenziali delle specie demersali; l) lo Stato membro interessato ha istituito un periodo di chiusura di almeno quattro settimane consecutive per le attività di pesca con pescherecci da traino nelle zone e nei periodi ritenuti importanti, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, per la protezione del gambero viola e/o del gambero rosso. 2.   Se un peschereccio soddisfa due delle condizioni di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può aumentare l'assegnazione supplementare di giorni di pesca, calcolata conformemente al paragrafo 4, portandola al 5 %. 3.   Se un peschereccio soddisfa almeno tre condizioni di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può aumentare l'assegnazione supplementare di giorni di pesca, calcolata conformemente al paragrafo 4, portandola al 6 %. 4.   L'assegnazione supplementare di giorni di pesca è calcolata a partire dallo sforzo massimo consentito nel livello di riferimento del periodo compreso tra il 2015 e il 2017 per il segmento di flotta interessato dello Stato membro in questione, a decorrere dal 1° gennaio 2024. 5.   Lo Stato membro in questione notifica alla Commissione l'elenco dei pescherecci interessati da tale assegnazione supplementare di giorni di pesca, unitamente al numero di giorni di pesca supplementari corrispondente. 6.   Ogni mese lo Stato membro interessato notifica inoltre separatamente alla Commissione lo sforzo utilizzato da imputare all'assegnazione supplementare di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 utilizzando i codici di comunicazione specifici corrispondenti a tale assegnazione. 7.   Entro e non oltre il 15 ottobre lo Stato membro interessato presenta alla Commissione tutte le informazioni disponibili relative all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.
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