Art. 7

Stock demersali

In vigore dal 10 gen 2024
Stock demersali 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura degli stock demersali di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale. 2.   Lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangari è stabilito nell'allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all' del regolamento (UE) 2019/1022 e agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 3.   La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti massimi di cattura per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo occidentale figura anche nell'allegato III. 4.   L'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri quale stabilita dal presente articolo e dall'allegato III soddisfa le condizioni seguenti: a) è conforme ai criteri enunciati all' del regolamento (UE) n. 1380/2013; b) non pregiudica: i) gli scambi realizzati a norma dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013; ii) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; iii) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96 o a norma dell', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; iv) i quantitativi riportati conformemente all' del regolamento (CE) n. 847/96 o trasferiti a norma dell', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; v) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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