Art. 5
Corallo rosso
In vigore dal 10 gen 2024
Corallo rosso
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la raccolta del corallo rosso (Corallium rubrum), segnatamente ad attività di pesca mirata e ricreativa nel Mar Mediterraneo.
2. Per le attività di pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell'Unione e nell'ambito di attività di raccolta dell'Unione non superano i livelli fissati nell'allegato I.
3. Ai pescherecci dell'Unione soggetti al disposto del paragrafo 2 è vietato trasbordare corallo rosso in mare.
4. Per le attività di pesca ricreativa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il prelievo e la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di corallo rosso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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