Art. 4

Anguilla

In vigore dal 10 gen 2024
Anguilla 1.   Il presente articolo si applica alle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM, alle acque salmastre e alle acque dolci. Le acque salmastre comprendono estuari, lagune costiere e acque di transizione. 2.   È vietato praticare attività di pesca commerciale dell'anguilla, come specie bersaglio o come cattura accessoria accidentale, in tutte le fasi del ciclo vitale di tale specie per un periodo di almeno sei mesi. A tal fine, ciascuno Stato membro interessato stabilisce uno o più periodi di chiusura, fatto salvo quanto segue: a) se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire da uno Stato membro all'altro o da una zona di pesca all'altra all'interno di uno stesso Stato membro per tener conto del modello di migrazione geografica e temporale dell'anguilla nelle diverse fasi del suo ciclo vitale; b) il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di sei mesi consecutivi o una durata totale di sei mesi, conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 3; e c) il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (8), con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli di migrazione temporale dell'anguilla nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato. 3.   Il periodo di chiusura va dal 1o gennaio al 31 marzo 2024 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi tra il 1o aprile e il 30 novembre 2024 è stabilito da ciascuno Stato membro interessato. 4.   È vietata la pesca ricreativa dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale. 5.   Gli Stati membri attuano misure supplementari per ridurre la mortalità per pesca dell'anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm. Tale riduzione rappresenta un calo di almeno il 30 % rispetto al periodo di riferimento 2019-2021. 6.   Ciascuno Stato membro interessato informa la Commissione in merito: a) al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi 2 e 3, entro il 1o marzo 2024; b) alle misure nazionali relative al periodo di chiusura o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi 2 e 3, entro due settimane dalla loro adozione; e c) alle misure stabilite a norma del paragrafo 5, entro il 31 marzo 2024.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:259:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo