Art. 4
Anguilla
In vigore dal 10 gen 2024
Anguilla
1. Il presente articolo si applica alle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM, alle acque salmastre e alle acque dolci. Le acque salmastre comprendono estuari, lagune costiere e acque di transizione.
2. È vietato praticare attività di pesca commerciale dell'anguilla, come specie bersaglio o come cattura accessoria accidentale, in tutte le fasi del ciclo vitale di tale specie per un periodo di almeno sei mesi. A tal fine, ciascuno Stato membro interessato stabilisce uno o più periodi di chiusura, fatto salvo quanto segue:
a)
se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire da uno Stato membro all'altro o da una zona di pesca all'altra all'interno di uno stesso Stato membro per tener conto del modello di migrazione geografica e temporale dell'anguilla nelle diverse fasi del suo ciclo vitale;
b)
il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di sei mesi consecutivi o una durata totale di sei mesi, conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 3; e
c)
il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (8), con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli di migrazione temporale dell'anguilla nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato.
3. Il periodo di chiusura va dal 1o gennaio al 31 marzo 2024 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi tra il 1o aprile e il 30 novembre 2024 è stabilito da ciascuno Stato membro interessato.
4. È vietata la pesca ricreativa dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale.
5. Gli Stati membri attuano misure supplementari per ridurre la mortalità per pesca dell'anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm. Tale riduzione rappresenta un calo di almeno il 30 % rispetto al periodo di riferimento 2019-2021.
6. Ciascuno Stato membro interessato informa la Commissione in merito:
a)
al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi 2 e 3, entro il 1o marzo 2024;
b)
alle misure nazionali relative al periodo di chiusura o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi 2 e 3, entro due settimane dalla loro adozione; e
c)
alle misure stabilite a norma del paragrafo 5, entro il 31 marzo 2024.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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