Art. 10
Stock di piccoli pelagici
In vigore dal 10 gen 2024
Stock di piccoli pelagici
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura di sardine (Sardina pilchardus) e acciughe (Engraulis encrasicolus) nel Mare Adriatico.
2. Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato IV.
3. La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici, è stabilita nell'allegato IV.
4. Gli del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:259:oj#art-10