Art. 10 · Stock di piccoli pelagici

Art. 10

Stock di piccoli pelagici

In vigore dal 10 gen 2024
Stock di piccoli pelagici 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura di sardine (Sardina pilchardus) e acciughe (Engraulis encrasicolus) nel Mare Adriatico. 2.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato IV. 3.   La capacità massima della flotta, espressa in kW, GT e numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici, è stabilita nell'allegato IV. 4.   Gli del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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