Art. 9 · Registrazione e trasmissione dei dati

Art. 9

Registrazione e trasmissione dei dati

In vigore dal 10 gen 2024
Registrazione e trasmissione dei dati 1.   Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente all' del regolamento (UE) 2019/1022. 2.   Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano i codici del gruppo di sforzo di pesca figuranti nell'allegato III.
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