Art. 46

Limiti per la pesca di fondo

In vigore dal 10 gen 2024
Limiti per la pesca di fondo Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che svolgono attività di pesca nella zona dell'accordo SIOFA: a) limitino lo sforzo di pesca di fondo annuale al livello indicato nell'allegato X; b) non pratichino la pesca di fondo se non con l'utilizzo di palangari demersali; e c) non pratichino la pesca nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What e Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, esclusa quella con palangari demersali e a condizione che, mentre operano in tali zone, abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico.
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Limiti per la pesca di fondo (Art. 46 Regolamento (UE) 2024/257) — Testo vigente | Portale Normativo