Art. 46 · Limiti per la pesca di fondo

Art. 46

Limiti per la pesca di fondo

In vigore dal 10 gen 2024
Limiti per la pesca di fondo Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che svolgono attività di pesca nella zona dell'accordo SIOFA: a) limitino lo sforzo di pesca di fondo annuale al livello indicato nell'allegato X; b) non pratichino la pesca di fondo se non con l'utilizzo di palangari demersali; e c) non pratichino la pesca nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What e Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, esclusa quella con palangari demersali e a condizione che, mentre operano in tali zone, abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:257:oj#art-46